Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7329/2025, pubblicata in data 14.04.2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 7329/2025, relativa al diniego del GSE di accesso al regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento per l’anno 2019

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La controversia originaria riguardava il provvedimento del GSE del 19 maggio 2020, con cui era stata riconosciuta all’unità denominata “Chiampo Motore Cogenerativo” la qualifica di cogenerativa ad alto rendimento (CAR), ma era stata respinta la richiesta di accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011. In primo grado la società aveva dedotto l’illegittimità del diniego. L’appello è stato proposto con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 20/2007 e dell’art. 2 d.m. 5 settembre 2011, nonché dei principi della direttiva 2004/8/CE, oltre a error in iudicando per il mancato riconoscimento dei vizi di eccesso di potere dedotti in primo grado: errore, difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza motivazionale, illogicità e ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio di appello l’appellante ha dichiarato che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5864/2025, il GSE aveva riconosciuto i certificati anche per le annualità successive, compresa quella oggetto del giudizio, chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del GSE alle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’interesse sostanziale perseguito con l’azione era stato pienamente soddisfatto dal GSE, che aveva riconosciuto i certificati richiesti anche per l’annualità controversa. Non è stato quindi esaminato nel merito il motivo d’appello relativo alla legittimità del diniego e ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Per effetto della cessazione della materia del contendere, il Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, in considerazione della tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla precedente sentenza favorevole, dell’estensione volontaria della decisione alle ulteriori annualità e della complessità e novità delle questioni affrontate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 20/2007

    Norma richiamata dall’appellante come parametro per contestare il diniego di accesso al regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento; non esaminata nel merito dal Consiglio di Stato per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 2 d.m. 5 settembre 2011

    Norma richiamata dall’appellante in relazione alla disciplina del regime di sostegno per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento; non esaminata nel merito.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della memoria depositata dall’appellante prima dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.
  • Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in appello, la sentenza di primo grado deve essere annullata senza rinvio, non residuando una controversia attuale da definire nel merito.
  • La spontanea e tempestiva soddisfazione della pretesa da parte dell’amministrazione, insieme alla complessità e novità delle questioni controverse, può giustificare l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.