Cassazione Penale, Sentenza n. 20226/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione, in veste direttiva, a sodalizio 'ndranghetista operante nella costa sud-occidentale della Calabria (art. 416-bis c.p.) e di detenzione/porto di arma comune da sparo clandestina (capi 28 e 29). In particolare si contestava che: non sarebbe identificabile una "locale" di 'ndrangheta a Bagnara Calabra né provabile che il ricorrente fosse capo di una articolazione territoriale; le intercettazioni sarebbero semplici millanterie prive di riscontri indiziari concreti; l'accusa di custodia e consegna dell'arma sarebbe smentita da elementi che mostrerebbero che l'autore dell'agguato era già in possesso del fucile; le esigenze cautelari non sarebbero concrete e attuali e la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. sarebbe infondata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse adeguatamente valutato le conversazioni intercettate, le quali, in convergenza con altri elementi (episodi intimidatori, rapporti con vertici delle famiglie criminali, interventi minatori verso il Comandante della Polizia municipale), costituiscono indizi gravi e convergenti della partecipazione in posizione direttiva al sodalizio e della custodia/consegna dell'arma. Ha inoltre ritenuto integrata l'aggravante "mafiosa" con riferimento ai reati in materia di armi. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p. non è stata ritenuta vinta dalle difese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende; è stato disposto che il direttore dell'istituto penitenziario esegua gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte ha ritenuto che le finalità intimidatorie emerse dalle intercettazioni e la partecipazione in posizione direttiva configurino la fattispecie aggravata "mafiosa"; l'aggravante è stata valutata sulla base degli elementi indiziari raccolti in fase cautelare.
art. 273 c.p.p.
Norma guida per la valutazione degli elementi indiziari nella fase cautelare: la Corte ha applicato la regola di giudizio cautelare secondo cui conversazioni e elementi convergenti possono costituire sufficiente gravità indiziaria.
art. 275 c.p.p.
Riguarda la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata dalle difese e che permangano concreti pericoli di reiterazione.
art. 606 c.p.p.
Richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge): la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili secondo i limiti di cui all'art. 606.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione sulle comunicazioni e adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario in caso di condizione detentiva; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti a carico del direttore.
art. 3-bis c.p.
Richiamato rispetto al principio di riserva di codice e all'interpretazione delle fattispecie di reato; la Corte ha ricordato la necessità di riferimento alla definizione normativa per l'aggravante "mafiosa".
Massime di principio
- In fase cautelare le conversazioni intercettate, anche se contenenti millanterie, possono costituire grave indice di partecipazione associativa se risultano convergenti con altri elementi (episodi intimidatori, rapporti con vertici, condotte concrete).
- La presunzione relativa di necessità della custodia (art. 275 c.p.p.) può rimanere operativa se la difesa non produce elementi concreti e specifici in grado di superarla.
- In Cassazione non si riesaminano liberamente le valutazioni di merito o i diversi apprezzamenti probatori; il ricorso è inammissibile salvo che emerga manifesta illogicità, contraddizione o travisamento evidente della motivazione.
- La custodia o la consegna di un'arma può essere provata anche attraverso dialoghi e indicazioni colloquiali che mostrano gestione e disponibilità dell'arma, non è necessario che il possessore materiale sia l'unico elemento valutato.
- Per contestare la sussistenza di una articolazione territoriale mafiosa ("locale") è richiesto più delle sole affermazioni di legami familiari o vantate qualità: tuttavia, in sede cautelare la convergenza di indizi e di episodi intimidatori può essere sufficiente a configurare il ruolo apicale.
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