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Ordinanza

Ordinanza n. 47/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Vibo Valencia – Sportello Unico per l’Immigrazione e notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a favore del lavoratore sig. -OMISSIS-e in data -OMISSIS-, su istanza della sig.ra -OMISSIS- e il conseguente diniego di rilascio del permesso di soggiorno a favore del lavoratore.

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, con conseguente diniego del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Vibo Valentia – Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore e ha determinato il conseguente diniego del permesso di soggiorno. La revoca si fonda sugli esiti dell’istruttoria dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, svolta su parere della sede INPS, secondo cui il fabbisogno occupazionale aziendale, quantificato in 1.591 giornate lavorative, era già soddisfatto dalla forza lavoro presente. Il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca e ha invocato anche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fondatezza, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. In sede sommaria, ha ritenuto che l’amministrazione sia tenuta a revocare i nulla osta già rilasciati quando emerga, anche successivamente al rilascio, la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, tra i quali rientra la congruità del numero dei dipendenti rispetto al fabbisogno occupazionale. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova su elementi di fatto o di diritto idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. Quanto al permesso per attesa occupazione, il Tribunale ha osservato che lo straniero avrebbe dovuto presentare una formale istanza, del tutto mancata nel caso concreto. In ogni caso, ha ritenuto tale titolo precluso dall’inesistenza dell’originario rapporto di lavoro collegato al nulla osta e dalla mancanza originaria dei requisiti, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    L’amministrazione deve revocare i nulla osta già rilasciati quando emerga anche successivamente il difetto dei requisiti previsti, compresa la congruità del numero dei dipendenti rispetto al fabbisogno occupazionale.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è respinta quando, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non emergano sufficienti profili di fondatezza del ricorso e non risultino integrati i presupposti per la sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il nulla osta al lavoro subordinato deve essere revocato quando, anche dopo il suo rilascio, emerga il difetto di uno dei requisiti previsti dalla legge, inclusa la congruità della forza lavoro aziendale rispetto al fabbisogno occupazionale.
  • Nel giudizio cautelare, la contestazione dell’istruttoria amministrativa non è sufficiente a fondare la sospensione dell’atto se il ricorrente non allega e non offre almeno un principio di prova su specifici elementi di fatto o di diritto idonei a condurre a una diversa valutazione.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la presentazione di una formale istanza da parte dello straniero; in mancanza, l’amministrazione non è tenuta a rilasciarlo d’ufficio.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è riconoscibile quando il rapporto originario non sia mai esistito o mancassero ab origine i requisiti per il nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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