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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36313/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per tentato omicidio commesso il 23/03/2020. La difesa denunciava difetto di motivazione in ordine all'imputabilità (contestando la valutazione della perizia che aveva escluso infermità mentale/incapacità di intendere e volere, rilevando inoltre stato di ebbrezza alcolica, allucinazioni e pregressi tentativi di suicidio) e censurava l'applicazione della recidiva e la commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure attengono a valutazioni di merito (valutazione della perizia e dei dati probatori) non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Sul punto dell'ebbrezza, la Corte ha rilevato l'assenza di riscontro ematico compatibile con uno stato alcolico al momento del fatto; le allucinazioni e i tentativi di suicidio risultavano riferiti dopo il fatto e non emergenti negli atti dei servizi che avevano seguito l'imputato. Sulla recidiva la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione per la progressione della gravità dei reati e l'inefficacia delle misure alternative già concesse. Sulla commisurazione della pena la Corte ha condiviso il calcolo (pena-base contenuta nel minimo edittale ai sensi dell'art. 56 c.p., aumento per recidiva ai sensi dell'art. 63 c.p., riduzione per il rito abbreviato). Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamando la giurisprudenza costituzionale.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 56, comma secondo

    Usato per determinare la pena-base; la Corte ha motivato che, trattandosi di reato che nella forma consumata è punibile con l'ergastolo, la pena-base è stata fissata al minimo edittale previsto per la fattispecie e poi modulata in relazione alle aggravazioni e alle attenuanti.

  • codice penale, art. 63, comma quarto

    Norma applicata per l'aumento della pena in caso di recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata in ragione della progressione criminosa e dell'inefficacia delle precedenti misure rieducative.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali).

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi esenti da colpa.

Massime di principio

  • Le censure che impugnano la valutazione del perito o la valutazione globale del giudice di merito (es. capacità di intendere e volere) sono, di regola, questioni di merito e non sono ammesse in Cassazione se non è dedotta una violazione di diritto formale: la semplice proposizione di una diversa lettura delle prove è inammissibile.
  • Dichiarazioni od elementi probatori sopravvenuti o non acquisiti nel giudizio di merito non possono essere valorizzati in sede di cassazione se la difesa non ha chiesto la loro acquisizione nei gradi in cui erano rilevanti; l'assenza nel materiale probatorio ufficiale rende la contestazione una richiesta di diversa valutazione, non un vizio di diritto.
  • La prova dello stato di ebbrezza rilevante ai fini dell'imputabilità richiede riscontri probatori temporali e oggettivi (es. esami ematici effettuati in tempi compatibili); valutazioni affermate solo su dichiarazioni tardive hanno scarso rilievo se non supportate da documentazione clinica preesistente.
  • L'applicazione della recidiva può essere legittima anche se i precedenti sono datati, quando ricorra una progressione nella gravità dei reati e l'inefficacia delle precedenti misure rieducative; la Corte controlla che il giudice di merito abbia motivato tale collegamento.
  • Sulla commisurazione della pena la Cassazione controlla la correttezza formale del calcolo (pena-base, aumenti per cause di aggravazione come la recidiva, riduzioni per riti speciali) e la sufficienza della motivazione; non riforma la quantificazione se il giudice di merito ha dato adeguata motivazione.

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