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Sentenza

Sentenza n. 5322/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento del decreto del 9 settembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;

Giustizia amministrativa202301530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza italiana deducendo, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il Ministero non aveva esaminato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità e buon andamento, nonché erronea applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato il contesto del fatto penale, il tempo trascorso, la modesta entità della condanna, le condizioni lavorative e familiari e il grado di integrazione nella comunità nazionale. Il Ministero ha riconosciuto di non avere esaminato le osservazioni, ritenendole tardive perché presentate oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 per presentare osservazioni non è perentorio, in assenza di un’espressa qualificazione legislativa, e persegue una funzione collaborativa e deflattiva. Pertanto, quando le osservazioni tardive siano comunque pervenute prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, l’Amministrazione deve valutarle. Il Ministero, adottando il decreto dopo la ricezione delle osservazioni ma senza esaminarle, ha violato le garanzie partecipative. Il giudice ha altresì escluso che l’Amministrazione potesse invocare l’impossibilità di un diverso esito del procedimento: il procedimento di concessione della cittadinanza ha natura ampiamente discrezionale e, in tale ambito, non opera la sanatoria dei vizi partecipativi prevista dall’art. 21-octies l. n. 241/1990. L’annullamento comporta l’obbligo di rivalutare la posizione della ricorrente, esaminando puntualmente l’inserimento sociale, la condotta di vita durante la permanenza in Italia, i legami familiari, l’attività lavorativa e ogni altro elemento rilevante ai fini dell’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, nell’ambito del quale devono essere valutati complessivamente gli elementi rilevanti relativi alla posizione dello straniero e alla sua integrazione nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi non è perentorio.

    Le osservazioni presentate oltre il termine devono essere valutate dall’Amministrazione se sono pervenute prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, poiché la disciplina mira a favorire l’acquisizione di ulteriori elementi e il confronto procedimentale.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    La sanatoria dei vizi partecipativi non è applicabile al mancato esame delle osservazioni nell’ambito di un procedimento ampiamente discrezionale, nel quale non può escludersi che il contraddittorio procedimentale incida sul contenuto finale dell’atto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio; le osservazioni tardive devono essere esaminate se pervengono all’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.
  • In un procedimento discrezionale, l’Amministrazione non può omettere l’esame delle osservazioni presentate dall’interessato prima della decisione finale invocandone soltanto la tardività rispetto al termine dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
  • Quando il procedimento è ampiamente discrezionale, la violazione dell’obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali non è sanabile mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
  • L’annullamento di un diniego di cittadinanza per violazione delle garanzie partecipative non comporta il riconoscimento del diritto alla cittadinanza, ma impone all’Amministrazione una nuova valutazione, completa e puntuale, dell’inserimento sociale, della condotta di vita, dei legami familiari, dell’attività lavorativa e degli ulteriori elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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