Sentenza n. 2156/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 3348/2024, limitatamente al rimborso del contributo unificato e agli accessori dovuti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 3348/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di complessivi 200 euro per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato. Il Ministero aveva corrisposto soltanto 239,20 euro, relativi ai compensi, alle spese forfettarie e al CPA, omettendo il rimborso del contributo unificato di 300 euro. Il ricorrente ha quindi domandato il pagamento di tale somma, degli interessi legali, delle spese di lite e, per il caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza posta in esecuzione conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità di notificazione all’amministrazione debitrice. Ha ordinato al Ministero di corrispondere, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, il contributo unificato di 300 euro. Ha riconosciuto su tale somma gli interessi legali dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 3348/2024, individuato nel 29 settembre 2025, fino al saldo. La domanda di interessi dalla proposizione della domanda è stata accolta solo nei limiti appena indicati: in sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti per la prima volta gli accessori maturati anteriormente alla sentenza se non risultano attribuiti nel titolo esecutivo; possono invece essere riconosciuti gli interessi successivi al passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Il TAR ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 300 euro oltre accessori e contributo unificato. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della condanna pecuniaria contenuta nella sentenza passata in giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
“interessi e rivalutazione non possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza [...] nel giudizio di ottemperanza, possono essere chiesti solo gli accessori maturati dopo la sentenza di cui si chiede l’esecuzione”
In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti gli accessori maturati dopo il titolo giudiziale, mentre non possono essere attribuiti per la prima volta gli interessi o la rivalutazione maturati anteriormente, se non riconosciuti nel giudizio di cognizione.
art. 92, comma 1, c.p.a.
È richiamato per determinare il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione della sentenza notificata, decorso il quale il titolo è stato considerato passato in giudicato.
art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
È richiamato per il differimento della scadenza del termine processuale al primo giorno non festivo, ai fini dell’individuazione della data del passaggio in giudicato.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato, in via analogica, per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per le fasi studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice può ordinare il pagamento delle somme ancora dovute quando l’amministrazione non dimostri l’adempimento né deduca fatti modificativi o estintivi del credito.
- Gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese di lite e sulle relative voci accessorie, incluso il contributo unificato, possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., a decorrere dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che ha fissato il credito e fino al saldo, salvo diversa statuizione del titolo.
- In sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti per la prima volta gli interessi o la rivalutazione maturati anteriormente alla sentenza da eseguire, perché tali pretese accessorie appartengono al giudizio di cognizione e devono essere dedotte e liquidate nel relativo titolo.
- Quando l’amministrazione permane inadempiente dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione e attribuendogli, se necessario, la facoltà di delega.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →