Cassazione Penale, Sentenza n. 19585/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per erronea applicazione della norma sostanziale: l'art. 646 cod. pen. prevede una pena congiunta (reclusione e multa). Il Tribunale di Brindisi, pur avendo condannato l'imputato per appropriazione indebita continuata irrogando la pena detentiva di otto mesi di reclusione, non ha statuuito nulla in ordine alla pena pecuniaria prevista dalla fattispecie, determinando una pena incompleta e quindi illegale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (ritenuto fondato) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, rilevando l'obbligo di applicare la multa prevista dall'art. 646 cod. pen. e qualificando l'omissione come vizio di illegittimità/illegalità della pena. La sentenza è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa persona fisica (così da consentire la determinazione della componente pecuniaria della sanzione). Decisione datata 11/03/2026.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024, "fino a cinque anni") e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000
La norma prevede una pena congiunta (detentiva e pecuniaria); il giudice è tenuto ad irrogare entrambe le componenti e l'omissione della multa integra un vizio rendendo la pena illegale.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge dovuta a erronea applicazione di norme sostanziali; qui è stato invocato per censurare l'omessa applicazione della componente pecuniaria prevista dalla norma incriminatrice.
Sentenza Corte costituzionale n. 46/2024
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024, "fino a cinque anni"
Ha inciso sulla formulazione del limite massimo della pena detentiva richiamata dall'art. 646, confermando/clarificando la soglia massima della reclusione.
Cassazione, Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, P.G. c/ Bartolini, Rv. 287213
in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, integra una ipotesi di pena illegale l'applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge
Precedente che stabilisce il principio secondo cui l'applicazione della sola pena detentiva quando la legge prevede una pena congiunta determina una pena illegale; principio richiamato e applicato nel caso in esame.
Massime di principio
- Se la norma incriminatrice prevede una pena congiunta (es. reclusione e multa), il giudice deve esprimersi su entrambe le componenti nel dispositivo e nella motivazione; l'omissione di una componente costituisce un vizio di illegittimità/illegalità della pena.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per ottenere l'annullamento della sentenza quando vi sia erronea applicazione della norma sostanziale (ad esempio omissione di una delle sanzioni previste).
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla parte relativa alla pena mancante e disporre il rinvio per nuovo giudizio, senza necessariamente annullare l'intero accertamento di responsabilità.
- Il nuovo giudizio, specialmente quando la Corte dispone il rinvio in "diversa persona fisica", deve essere celebrato da una diversa composizione del tribunale per escludere decisioni pregiudicate dalla stessa formazione.
- Il principio vale anche in ipotesi di patteggiamento: anche nell'accordo tra parti l'irrogazione di una pena difforme da quella prevista dalla legge può essere qualificata come illegale.
- In fase di redazione del dispositivo e della motivazione la completa quantificazione e indicazione delle sanzioni è essenziale per evitare motivi di cassazione e per garantire la legittimità della pena inflitta.
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