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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4358/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/07/2021 che aveva dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare del GIP del 05/02/2015 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi al DPR n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto che il decreto di latitanza del 17/02/2015 doveva ritenersi inefficace (tamquam non esset) perché egli era stato effettivamente ristretto in Albania dal 02/10/2014 al 21/06/2021 e quindi non si era volontariamente sottratto alla misura; ha altresì contestato la mancata notificazione al difensore di fiducia nominato dopo l'estradizione e ha sostenuto che il termine per il riesame avrebbe dovuto decorrere dall'ultima notificazione al difensore, essendo l'istanza del difensore di fiducia del 02/07/2021 tempestiva.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la dichiarazione di latitanza richiede la valutazione della volontarietà della sottrazione e l'esaustività delle ricerche; tale valutazione può essere compiuta anche in assenza di ricerche all'estero se non risultano dagli atti elementi che indichino residenza o detenzione all'estero. Anche se poi risultò che il ricorrente era detenuto in Albania, quella circostanza non risultava dagli atti all'epoca ed non invalida ex post la declaratoria. La nomina del difensore d'ufficio e la notifica dell'avviso di deposito hanno prodotto l'anticipazione degli effetti (deposito, accesso agli atti, facoltà di proporre riesame) e la nullità del decreto di latitanza non invalida la nomina del difensore d'ufficio né il suo potere di proporre riesame. Il ricorrente poteva ottenere la restituzione in termini solo provando la mancata conoscenza effettiva dell'ordinanza; nel caso concreto il Tribunale ha correttamente fatto decorrere il termine dalla materiale esecuzione della misura e ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame proposta tardivamente dal difensore di fiducia.

Norme richiamate

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Definisce lo stato di latitanza come presupposto di volontaria sottrazione a misure cautelari; la Corte rileva che la declaratoria richiede accertamento della volontarietà e non è automatica.

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Regola le ricerche per l'esecuzione delle misure; la Corte precisa che le ricerche devono essere esaurienti ma non necessariamente estese all'estero salvo notizie che indichino residenza/dimora all'estero.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini e i soggetti legittimati a proporre riesame (10 giorni): la Corte chiarisce la decorrenza per il difensore e per l'imputato, e che l'imputato può ottenere restituzione in termini se prova la mancata conoscenza effettiva del provvedimento.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regola le notificazioni e ricerche all'estero; la Corte sottolinea che le ricerche estere sono necessarie solo se dagli atti risulti la residenza/dimora o la detenzione all'estero.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Prevè la notificazione delle ordinanze al difensore e la consegna di copia mediante difensore; la Corte ricorda il ruolo della notificazione al difensore nel far decorrere termini.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito dell'ordinanza e l'avviso di deposito al difensore; la Corte osserva che il deposito produce la 'discovery' degli atti e impone la nomina del difensore d'ufficio se l'imputato è privo di difensore.

  • art. 285 cod. proc. pen.

    Regola l'esecuzione delle misure cautelari con cattura; la Corte evidenzia che le misure custodiali si eseguono con l'arresto e non con mera notificazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sostanziale richiamata per individuare il reato (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti) per cui è stata applicata la custodia cautelare.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 2

    Richiamato come reati-fine connessi alle misure cautelari disposte; cito come contesto fattuale del provvedimento cautelare.

Massime di principio

  • La dichiarazione di latitanza richiede due condizioni: ricerche esaurienti ed elemento della volontarietà della sottrazione; non è automatica la conversione del verbale di vane ricerche in decreto di latitanza.
  • Le ricerche all'estero sono dovute solo se dagli atti risulta la residenza/dimora o la detenzione all'estero; la sola conoscenza dello Stato di nascita non è sufficiente.
  • La nullità del decreto di latitanza non annulla automaticamente gli effetti prodotti dall'anticipata 'discovery' degli atti e dalla nomina del difensore d'ufficio: questi ultimi sono autonomi e legittimano il difensore a proporre riesame.
  • Il difensore (d'ufficio o di fiducia) può proporre riesame nei termini stabiliti dall'art. 309; l'imputato può comunque ottenere la restituzione in termini se prova di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
  • Se il difensore d'ufficio ha esercitato tempestivamente la facoltà di riesame, il successivo esercizio da parte del difensore di fiducia è possibile solo nei limiti previsti dalla prova dell'ignoranza effettiva del provvedimento da parte dell'imputato; diversamente l'istanza è inammissibile per tardività.

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