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Sentenza

Sentenza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’accertamento (a) che, alla data del 1/8/2019, il sig. -OMISSIS- non aveva i requisiti per ottenere, ai sensi dell’accordo sindacale del 29/2/2016, la liquidazione della Pensione Quota 100 prevista dal sistema di assicurazione generale obbligatoria; (b) che è diritto del -OMISSIS- percepire l’assegno di sostegno al reddito, nella misura prevista e liquidata dagli accordi sindacali del 29/2/2016, anche per il periodo dal 1/8/2019 al 31/10/2021 in caso di mancato rinnovo dell’assegno di invalidità ordinario o fino al 31/07/2022 in caso di proroga del medesimo assegno, ovvero in quello diverso ritenuto di giustizia e per la condanna al pagamento, in favore dello steso sig. -OMISSIS-, della somma di € 49.752,45 e di quelle eventualmente maturate per le mensilità successive a giugno 2020 e al risarcimento dei danni subiti;

Giustizia amministrativa202103747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: cessazione, dal 1° agosto 2019, dell’assegno di sostegno al reddito e contestuale liquidazione del trattamento pensionistico integrativo a carico della Banca d’Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente datore di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già dipendente della Banca d’Italia cessato dal servizio il 1° ottobre 2017 in attuazione degli accordi sindacali del 29 febbraio 2016, percepiva un assegno di sostegno al reddito e, dall’INPS, un assegno ordinario di invalidità. Ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza, alla data del 1° agosto 2019, dei requisiti per la liquidazione della pensione Quota 100 e del proprio diritto a continuare a percepire l’assegno di sostegno al reddito, nonché la condanna della Banca al pagamento di euro 49.752,45, delle ulteriori mensilità e del risarcimento dei danni. Il primo motivo si fondava sulla tesi secondo cui la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità avrebbe impedito la maturazione e la liquidazione della pensione anticipata Quota 100. Il ricorrente sosteneva inoltre che gli accordi sindacali subordinassero la cessazione dell’assegno di sostegno alla liquidazione effettiva della pensione, non essendo sufficiente la mera maturazione astratta del relativo diritto. Con il secondo motivo ha dedotto il danno derivante dalla sospensione ritenuta illegittima dell’assegno di sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’assegno ordinario di invalidità, disciplinato dall’art. 1 l. n. 222/1984, abbia natura previdenziale e pensionistica e che, al compimento dell’età pensionabile, si trasformi in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi. Pertanto, la sua titolarità non impediva la maturazione, nell’agosto 2019, del diritto alla pensione Quota 100. In applicazione degli accordi sindacali del 29 febbraio 2016 e dell’art. 6, comma 3, del regolamento per il trattamento di quiescenza della Banca d’Italia, la Banca ha correttamente cessato l’assegno di sostegno e liquidato il trattamento pensionistico integrativo, tenendo conto del trattamento INPS già percepito. Il giudice ha escluso illegittimità o travisamento dei presupposti nell’operato dell’amministrazione. Ha inoltre rilevato che l’assegno di sostegno aveva durata massima di tre anni, collegata alla cessazione anticipata dal servizio, e non era rinnovabile né prorogabile in funzione della durata dell’assegno ordinario di invalidità. Essendo il ricorrente cessato il 1° ottobre 2017, l’assegno di sostegno non avrebbe comunque potuto essere corrisposto oltre il 1° ottobre 2020. Le domande economiche e risarcitorie sono state conseguentemente respinte. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità della materia e la natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 12 giugno 1984, n. 222

    L’assegno d’invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare; al compimento dell’età pensionabile si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.

    L’assegno ordinario di invalidità ha natura previdenziale e pensionistica; la sua durata e l’eventuale rinnovo sono distinti dalla durata dell’assegno di sostegno al reddito previsto dagli accordi sindacali.

  • art. 6, comma 3, Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della Banca d’Italia

    Nel caso in cui il dipendente venga a cessare dal servizio con diritto a pensione a norma del presente Regolamento senza aver maturato analogo diritto nell’assicurazione obbligatoria, la pensione viene corrisposta nella misura integrale a carico della Banca, salvo a diminuirla della pensione nell’assicurazione obbligatoria quando il pensionato maturi tale diritto.

    La Banca può erogare integralmente il trattamento pensionistico in assenza del diritto a pensione obbligatoria e deve poi ridurlo quando il pensionato maturi tale diritto, operando come trattamento integrativo della prestazione INPS.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2019, n. 26

    La sopravvenuta disciplina della pensione Quota 100 ha determinato, nel caso esaminato, la maturazione del diritto pensionistico del ricorrente a partire dall’agosto 2019.

  • Accordi sindacali del 29 febbraio 2016

    Riconoscimento, fino alla data di liquidazione della pensione (INPS o Banca), di un assegno per il sostegno del reddito, pari al 70% dell’ultima retribuzione pensionabile, in favore dei dipendenti che maturano diritto a pensione entro il 30 giugno 2022 e decidano di anticipare, al massimo di tre anni, la cessazione rispetto alla data di maturazione di tale diritto.

    L’assegno di sostegno è temporalmente collegato alla cessazione anticipata e ha durata massima di tre anni; non è rinnovabile o prorogabile in ragione della durata dell’assegno ordinario di invalidità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata mediante udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La titolarità di un assegno ordinario di invalidità, avente natura previdenziale e pensionistica, non impedisce di per sé la maturazione del diritto a una pensione anticipata quando la disciplina applicabile riconosca il possesso dei relativi requisiti contributivi e anagrafici.
  • Quando un regolamento di quiescenza prevede che la pensione erogata dall’ente sia integrativa della pensione obbligatoria, l’ente può ridurre il proprio trattamento nel momento in cui il beneficiario maturi il diritto alla prestazione dell’assicurazione generale obbligatoria, anche se percepisce una diversa prestazione previdenziale avente natura pensionistica.
  • Un assegno di sostegno al reddito previsto da accordi sindacali per incentivare la cessazione anticipata dal servizio, con durata massima pari al periodo di anticipo e comunque non superiore a tre anni, non può essere prorogato o rinnovato in funzione della durata di un assegno ordinario di invalidità, trattandosi di prestazioni autonome e disciplinate da presupposti differenti.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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