Cassazione Civile, Ordinanza n. 20586/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento e la correlata cartella di pagamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per l'anno d'imposta 2006, ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il ricorso era stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, perché l'appello era stato dichiarato inammissibile solo per il mancato deposito della ricevuta di spedizione del plico postale, nonostante la notifica fosse stata effettuata a mezzo posta e la costituzione fosse avvenuta nei termini; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione della sentenza di merito ritenuta incomprensibile nel dichiarare illegittimo l'atto impositivo; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di merito ritenuto inattendibile l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie del conto corrente del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello per il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione, poiché nella specie risultavano rispettati sia il termine lungo per impugnare sia il termine di costituzione decorrente dalla ricezione del plico. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di interesse, osservando che la commissione regionale aveva prima dichiarato inammissibile l'appello e solo poi aveva affrontato incidentalmente il merito; pertanto le censure rivolte alla motivazione di merito erano dirette contro argomentazioni svolte ad abundantiam. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la costituzione e il deposito degli atti di appello devono essere valutati secondo il regime della notifica a mezzo posta, senza trasformare l'omesso deposito della ricevuta di spedizione in causa automatica di inammissibilità quando la prova della tempestività risulti aliunde secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La verifica dell'ammissibilità dell'appello tributario non può fondarsi rigidamente sulla sola mancata produzione della ricevuta di spedizione, se la notifica postale e la costituzione in giudizio consentono di accertare il rispetto dei termini.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura relativa alla motivazione della decisione è irrilevante quando la pronuncia di merito sia stata resa solo ad abundantiam dopo una declaratoria di inammissibilità del gravame.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura sulla valutazione dell'accertamento bancario è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, non per una nuova interpretazione del contenuto sostanziale della norma.
art. 51 d.P.R. 24 ottobre 1972, n. 633
La censura concernente l'utilizzabilità delle movimentazioni bancarie è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché diretta contro un passaggio motivazionale non decisivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'appello notificato a mezzo posta non determina di per sé l'inammissibilità del gravame se dagli atti risulta comunque la tempestività della notificazione e della costituzione in giudizio nei termini di legge.
- L'avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo quando la data di spedizione sia attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, oppure quando la ricezione del plico risulti certificata entro il termine di decadenza dall'agente postale.
- È inammissibile per difetto di interesse la censura che investa il merito di una decisione quando il giudice d'appello abbia già definito la causa in rito e le ulteriori considerazioni sul merito siano meramente ad abundantiam.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione per ragioni processuali, le doglianze che attaccano soltanto la motivazione sul merito non possono essere utilmente coltivate in cassazione se tale merito non ha costituito la vera ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20543/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20544/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2021 del 19/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →