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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24308/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omissione dell'accertamento d'ufficio della prescrizione per i reati di peculato contestati ai capi H1, H2, H3, H4. Il ricorrente ha dedotto che l'ultimo fatto (28/10/2010) comportava, alla luce del regime sanzionatorio allora vigente e del termine massimo di prescrizione (12 anni e 6 mesi), la estinzione dei reati prima della pronuncia della Cassazione (20/06/2023), senza cause di sospensione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato che, a seguito di una svista nella sentenza di legittimità impugnata, non era stata dichiarata la prescrizione dei reati di peculato relativi ai capi H1-H4, i cui fatti si collocano tra il 31/05/2010 e il 28/10/2010; ha revocato in parte la pronuncia della sesta sezione penale del 20/06/2023 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna limitatamente ai capi H1-H4 perché i reati risultano estinti per prescrizione. Sui rimanenti reati non prescritti resta pendente il giudizio di rinvio e la determinazione della pena finale è rinviata alla Corte di Appello designata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Identifica il reato contestato (peculato) e, insieme alle pene previste all'epoca, consente il calcolo del termine massimo di prescrizione applicabile.

  • art. 157 cod. pen. (termini di prescrizione)

    Usato per determinare il termine massimo di prescrizione in rapporto alla pena massima all'epoca del fatto; per il peculato è stato calcolato il termine di 12 anni e 6 mesi.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen. (effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione)

    art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione (incremento di un quarto) in presenza di atti interruttivi, fatto che è stato considerato nella determinazione del termine massimo.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Richiamato come forma procedurale del procedimento (prescrizione delle forme di trattazione del ricorso straordinario per cassazione).

Massime di principio

  • Verificare sempre le date di commissione del reato e il regime sanzionatorio vigente al momento del fatto per calcolare correttamente il termine di prescrizione.
  • Calcolare l'eventuale aumento del termine di prescrizione previsto per atti interruttivi (art. 161 c.p.) quando rilevante: può modificare la scadenza del termine prescrizionale.
  • Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio la prescrizione; l'omissione può essere sanata con rimedi straordinari se il ricorrente documenta compiutamente la maturazione del termine.
  • Se alcuni capi sono già stati dichiarati prescritti e altri si riferiscono a periodi anteriori, è opportuno riesaminare la prescrizione anche per i capi temporaneamente omessi, perché è plausibile che siano anch'essi estinti.
  • Quando una parte della sentenza viene annullata per prescrizione e resta un giudizio di rinvio per i restanti capi, la determinazione della pena definitiva viene rimessa al giudice del rinvio; non si pronuncia sul trattamento sanzionatorio fino al nuovo giudizio.

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