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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3730/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su: (1) nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio per aver indicato come domiciliatario il difensore anziché la residenza del BALDI (si sostiene che si tratti di mero refuso e che non vi sia stata elezione di domicilio); (2) doglianze sulla qualificazione dei reati di ricettazione, sostenendo che il ciclomotore, la targa e documenti di provenienza furtiva fossero nella disponibilità della convivente LAZZERINI e non del ricorrente, contestando le valutazioni sulla provenienza degli oggetti e sull'effettiva disponibilità (ad es. chiavi di accensione trovate in possesso del BALDI).

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che dal fascicolo processuale emergeva un verbale del 18/11/2013 con cui il BALDI aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Muttini, rendendo infondato il rilievo di nullità; le altre censure sono state ritenute mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello e consistenti in una diversa lettura del materiale probatorio, materia non sindacabile in Cassazione salvo i vizi tipici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il BALDI è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi (Rv. 268431)

    Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431

    Utilizzata per affermare che la presenza di documentazione processuale attestante l'elezione di domicilio rende superflue ulteriori verifiche sulla presunta nullità relativa alla notifica

  • Sez. 2, n. 217147 del 28/03/2018, Andolina

    Sez. 2, n 2 17147 del 28/03/2018, Andolina

    Riferimento al principio secondo cui sono inammissibili i motivi di cassazione che si risolvono nella mera reiterazione di censure già proposte e rigettate in sede di merito

  • Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O. (Rv. 262965)

    Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965

    Richiama il limite della sede di legittimità: non sono deducibili censure che chiedono una diversa valutazione della persuasività o dell'attendibilità della prova, salvo vizi della motivazione quali la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà

  • Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte

    Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte

    Conferma l'orientamento sulla inammissibilità delle doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza contestare i vizi tipici della motivazione

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio operata anteriormente alla notifica può sanare ogni apparente refuso nella indicazione del domiciliatario; verificare sempre il fascicolo processuale prima di dedurre nullità formali.
  • In Cassazione non si può ottenere il riesame libero della prova: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili, salvo che non emergano vizi strutturali della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • I motivi già sollevati e respinti in primo o secondo grado, se riproposti in cassazione senza nuovi profili critici, vengono qualificati come reiterativi e portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Per contestare efficacemente la motivazione della corte territoriale occorre indicare con precisione vizi formali o logici della motivazione stessa, mostrando come essi incidano sugli elementi essenziali della decisione.
  • Le deduzioni processuali prive di consistenza o contraddette da documenti del fascicolo (ad esempio verbali che comprovano elezioni di domicilio) sono destinate a essere dichiarate infondate e possono comportare condanne per spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende).

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