Sentenza n. 741/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - degli artt. 2, lettera a) e 3 dell’Avviso con cui è stata indetta selezione pubblica, per esami, per l’attivazione di n. 23 contratti di apprendistato professionalizzante, per la durata massima di tre anni full-time, finalizzati alla formazione di Operatori di Manutenzione – par. 130 del CCNL; - del Comunicato (recte: comunicazione) pubblicato l’1.4.2025 sul sito aziendale con cui si è resa nota l’approvazione della graduatoria finale avvenuta con delibera del CdA del 28.3.3035; - ove occorra della delibera adottata dal C.d.A nella seduta del 28.3.2025 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, se esistenti, anche se non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco dei vincitori e, in parte qua, avviso di selezione, graduatoria definitiva e atti della procedura per l'attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante
Esito
Favorevole al resistente (società in house)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la propria esclusione dall'elenco dei vincitori della selezione per 23 contratti di apprendistato professionalizzante, sebbene risultasse utilmente collocato nella graduatoria finale. Ha dedotto la violazione degli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 97 e 3 Cost., dell'art. 3 l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 165/2001, nonché irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il requisito anagrafico previsto dall'art. 44 d.lgs. n. 81/2015 dovesse essere posseduto per l'ammissione alla procedura, ma non necessariamente fino alla stipula del contratto, contestando quindi la clausola dell'avviso che imponeva la permanenza del requisito sino alla contrattualizzazione. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione per la difformità tra la graduatoria definitiva approvata dal consiglio di amministrazione e l'elenco dei vincitori pubblicato sul sito. La resistente ha eccepito, tra l'altro, la tardività dell'impugnazione della lex specialis e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assorbendo ogni altra questione processuale e di merito. La controversia riguarda una procedura di reclutamento del personale indetta da una società a partecipazione pubblica, non l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione lesivo di un interesse legittimo. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Il fatto che l'Amat sia una società in house e che il comma 2 dell'art. 19 imponga procedure selettive non modifica il riparto di giurisdizione: tale disciplina ha natura sostanziale e non trasforma la società in una pubblica amministrazione né incide sull'applicazione del codice civile ai rapporti di lavoro. Il TAR ha richiamato il principio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui la giurisdizione sulle assunzioni delle società pubbliche resta ordinaria. Il ricorrente è stato quindi rimesso alla possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito. È stato inoltre revocato il decreto di provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stata respinta la relativa istanza, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 19, commi 1, 2, 3 e 4 d.lgs. n. 175/2016
resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale
Le società a partecipazione pubblica devono, nei casi previsti, adottare procedure selettive per il reclutamento, ma la validità di tali procedure resta devoluta alla giurisdizione ordinaria, poiché la disciplina non equipara le società alle pubbliche amministrazioni e non modifica il riparto ordinario.
art. 11, comma 2 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge, salve preclusioni e decadenze.
art. 106, comma 1 d.P.R. n. 115/2002
L'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato non determina il consolidamento del beneficio quando la domanda viene successivamente rivalutata.
art. 136, comma 2 d.P.R. n. 115/2002
Consente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con rigetto della relativa istanza, in seguito alla verifica negativa dei presupposti.
art. 44 d.lgs. n. 81/2015
È richiamato dal ricorrente in relazione al requisito anagrafico per il contratto di apprendistato, ma il TAR non esamina nel merito la questione per difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3 c.p.a.
È stato utilizzato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al possibile difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la società sia in house e sia soggetta all'obbligo di utilizzare procedure selettive concorsuali.
- L'obbligo, previsto per le società a controllo pubblico, di reclutare il personale mediante procedure selettive ha natura sostanziale e non comporta l'equiparazione della società a una pubblica amministrazione ai fini del riparto di giurisdizione.
- La natura pubblicistica della partecipazione societaria e la gestione di un servizio pubblico non trasformano la procedura di assunzione in esercizio di un potere amministrativo autoritativo: la posizione del candidato resta riconducibile a un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.
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