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Sentenza

Sentenza n. 3897/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento 21 luglio 2025 prot.n. 0008685, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Camposano, di diniego definitivo relativo all'istanza di Permesso di Costruire prot.n.964 del 26.01.2023 per un intervento di “demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente con intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento sull’immobile sito in via Madonnella n.5 e censito al NCEU al foglio 3 part.lla 938, sub 5-6.

Giustizia amministrativa202504296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ristrutturazione edilizia e ampliamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del permesso di costruire richiesto per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della legge regionale Campania n. 13/2022 e del d.P.R. n. 380/2001. Secondo i ricorrenti, gli incentivi volumetrici previsti dalla disciplina regionale transitoria del c.d. Piano Casa sarebbero stati direttamente applicabili, senza necessità di una delibera comunale di recepimento; la delibera consiliare sarebbe stata necessaria soltanto per individuare le aree e gli edifici esclusi dagli incentivi. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, della partecipazione procedimentale, dell'art. 7 l. n. 241/1990 e del principio di buon andamento. Con una seconda censura i ricorrenti hanno contestato l'affermazione comunale secondo cui la documentazione integrativa prodotta sarebbe stata incompleta, lamentando l'assenza di una specifica indicazione delle carenze documentali e, quindi, il difetto assoluto di motivazione. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha rilevato anzitutto che i ricorrenti avevano erroneamente interpretato il motivo del diniego. La legge regionale n. 13/2022 contiene, da un lato, una disciplina a regime della rigenerazione urbana, inserita nella legge regionale n. 16/2004, che richiede l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali; dall'altro, l'art. 4 prevede una disciplina transitoria per determinati interventi di riqualificazione e recupero, anche mediante demolizione e ricostruzione, applicabile fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici e comunque non oltre il 30 giugno 2023. Nel caso esaminato, la domanda richiamava espressamente l'art. 3, comma 9-septies, della l.r. n. 13/2022, disposizione ricondotta dal TAR al regime a regime e subordinata all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Pertanto il diniego fondato sulla necessità di tale adeguamento è stato ritenuto coerente con la disciplina invocata. Anche qualora il richiamo all'art. 3 fosse stato frutto di errore, il regime transitorio dell'art. 4 non avrebbe comunque potuto operare alla data del diniego, poiché il procedimento si era protratto oltre il 30 giugno 2023. Il TAR ha inoltre rilevato che il diniego conteneva un ulteriore motivo, relativo alla localizzazione dell'intervento in zona B satura, nella quale erano consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di demolizione e ricostruzione entro le volumetrie esistenti; tale motivazione non era stata specificamente censurata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • l.r. Campania n. 13/2022, art. 3

    Il comma 2 impone ai comuni di adeguare gli strumenti urbanistici alle disposizioni dell'articolo entro il 30 giugno 2025.

    La disciplina della rigenerazione urbana introdotta nell'art. 23 della l.r. n. 16/2004 ha carattere ordinamentale e a regime; l'attuazione degli incentivi richiamati dall'istanza presuppone l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

  • l.r. Campania n. 13/2022, art. 3, commi 9-quater, 9-sexies e 9-septies

    9.septies. Per gli interventi di cui al comma 9.sexies l’incentivazione può prevedere un incremento volumetrico per l’edilizia residenziale esistente, fino a un massimo del venti per cento, per operazioni di ristrutturazione edilizia, e del trentacinque per cento, per interventi di demolizione e ricostruzione.

    Il richiamo a tali disposizioni colloca la domanda nel regime a regime della pianificazione urbanistica e non consente di prescindere dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

  • l.r. Campania n. 13/2022, art. 4

    fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni di cui all’articolo 3, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, sono consentiti [...] interventi di: a) riqualificazione e recupero di edifici, anche con demolizione e ricostruzione o da rilocalizzare

    La disciplina transitoria consente direttamente gli interventi indicati solo fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lettere d) ed e)

    Le disposizioni regionali richiamate qualificano gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione mediante il rinvio alle definizioni del testo unico dell'edilizia.

  • l.r. Campania n. 16/2004

    La l.r. n. 13/2022 modifica la disciplina regionale del governo del territorio, inserendovi la rigenerazione urbana e attribuendo agli strumenti urbanistici comunali compiti di individuazione degli obiettivi, delle premialità e delle aree escluse.

  • art. 5, comma 9, d.l. n. 70/2011

    La disciplina transitoria regionale è posta in continuità con il sistema di promozione e agevolazione della riqualificazione delle aree urbane degradate.

  • d.lgs. n. 42/2004

    Gli interventi transitori devono comunque rispettare la pianificazione paesaggistica vigente e le previsioni della normativa statale di tutela paesaggistica.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale, ma il TAR ha respinto il ricorso senza fondare la decisione su una violazione di tale norma.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato dedotto dai ricorrenti, ma non ha condotto all'annullamento del diniego.

Massime di principio

  • La disciplina regionale della rigenerazione urbana avente carattere ordinamentale e inserita nella pianificazione urbanistica a regime non rende automaticamente applicabili gli incentivi volumetrici, se la stessa disciplina subordina l'attuazione all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
  • La previsione regionale che consente ai Comuni di individuare, con delibera consiliare, le aree e gli edifici esclusi dagli incentivi non implica, di per sé, che una delibera comunale di recepimento sia necessaria per rendere applicabili tutti gli interventi incentivati: la funzione della delibera è quella di delimitare le esclusioni, mentre l'eventuale necessità di adeguamento degli strumenti urbanistici deriva dal regime normativo concretamente invocato.
  • Una disciplina transitoria regionale che consente interventi di riqualificazione e recupero edilizio fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali non può essere applicata oltre il termine finale espressamente previsto dalla legge, anche quando la domanda di permesso di costruire sia stata presentata prima della scadenza, se il titolo viene negato dopo tale termine.
  • Quando il diniego di un permesso di costruire è fondato su una pluralità di autonome ragioni ostative, la mancata specifica contestazione di una di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e conduce al rigetto del ricorso, anche se sono contestate altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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