Cassazione Penale, Sentenza n. 39788/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (pur ammettendolo alla semilibertà). I motivi di cassazione contestavano: (1) motivazione manifestamente illogica e contraddittoria riguardo alla prognosi di rischio di recidiva e alla capacità a delinquere; (2) assenza di motivazione quanto all'esclusione della possibilità di proseguire la carriera di pugile (allenamenti e gare); (3) violazione degli artt. 47 legge 26/7/1975 n.354 e 27 Cost..
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valutato la gravità del reato (tentato omicidio), i numerosi precedenti, le informazioni di polizia sfavorevoli e i carichi pendenti, nonché l'indole impulsiva del condannato, ritenendo tali elementi ostativi a un affidamento in prova. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per l'affidamento è decisiva una prognosi di reinserimento fondata sull'osservazione della personalità e sulla condotta attuale; la gravità del reato e i precedenti non escludono automaticamente il beneficio, ma possono assumere decisiva rilevanza se accompagnati da indicatori di rischio. La Corte ha inoltre osservato che molte doglianze difensive miravano a una rivalutazione di merito (vietata in cassazione se non emergono omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione (manifestamente illogica, contraddittoria o assente). La Corte ha applicato tale principio per escludere la ricostruzione difensiva che chiedeva una diversa valutazione dei fatti, ritenendo che non fosse dimostrata una illogicità manifesta della motivazione del Tribunale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Comma relativo ai motivi di diritto (violazione di norme). Il ricorrente aveva invocato violazioni di legge (art. 47 legge 354/1975 e art. 27 Cost.); la Corte ha ritenuto che non fossero dimostrate violazioni tali da fondare il motivo di cassazione
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma del testo unico sull'esecuzione penale che disciplina trattamenti, misure alternative e rapporti con i servizi sociali. Il ricorrente ha denunciato violazioni relative al trattamento; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse adeguatamente motivato la valutazione negativa circa l'affidamento in prova
art. 27 Cost.
Principio costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La Corte ha riaffermato che tale principio orienta l'istituto dell'affidamento, ma non impedisce al giudice di valutare, sulla base della prognosi e degli elementi di rischio, l'opportunità del beneficio
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato nel procedimento (limiti di esposizione dei motivi nella memoria). Indica limiti procedurali sulla esposizione delle censure; la Corte ha trattato i motivi nei limiti ammessi
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Norma sul codice della protezione dei dati personali: la Corte ha disposto l'annotazione prevista da tale norma in relazione al procedimento
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale la valutazione è prognostica: non è decisiva soltanto la gravità del reato o la presenza di precedenti, ma la complessiva analisi della personalità e della condotta attuale; è sufficiente che il processo di revisione critica sia avviato.
- Il giudice può negare l'affidamento se sussistono elementi concreti che rendono insufficiente la prospettiva di reinserimento (es. indole violenta, informazioni di polizia sfavorevoli, carichi pendenti, mancanza di garanzie concrete di non recidiva).
- La semilibertà è una misura trattamentale alternativa e più contenuta rispetto all'affidamento: l'ammissione alla semilibertà non obbliga il giudice a concedere l'affidamento in prova se mancano garanzie prognostiche.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili a meno che non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione impugnata.
- L'irreperibilità o la mancata reperibilità del richiedente possono legittimamente precludere l'accoglimento dell'istanza di misura alternativa, poiché rendono impossibile il necessario contatto e controllo da parte dei servizi sociali.
- In impugnazione è utile concentrarsi su vizi processuali o di motivazione realmente manifesti e documentabili; la semplice proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti difficilmente ottiene accoglimento in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39556/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39557/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39559/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39560/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39562/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39564/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →