Sentenza n. 11018/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sulla domanda di parte ricorrente di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Romania. Ottemperanza alla sentenza della Sezione n. 2222/2025 -Sostituzione del commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo estero e richiesta di sostituzione del commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 2222/2025, con la quale il TAR aveva accolto il ricorso contro il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento relativo al riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito in Romania, nominando anche un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La ricorrente ha dedotto che, decorso il termine assegnato, l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento, la revoca o sostituzione del commissario ad acta, la nomina di un nuovo commissario oppure la sostituzione del giudice all'Amministrazione. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza istruttoria che aveva richiesto chiarimenti e prorogato il termine di ulteriori sessanta giorni, il Ministero ha comunicato di avere concluso l'istruttoria, acquisito il parere endoprocedimentale del Ministero dell'Università e della Ricerca e adottato il provvedimento conclusivo di rigetto della domanda di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento ministeriale del 13 aprile 2026, pur essendo di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero, ha dato esecuzione all'ordine contenuto nella precedente sentenza, che imponeva soltanto la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. La sopravvenuta adozione dell'atto conclusivo ha quindi privato la ricorrente dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, senza incidere sulla possibilità di impugnare autonomamente il diniego, possibilità espressamente riservata dalla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Massime di principio
- Quando una sentenza che decide un ricorso avverso il silenzio ordina all'amministrazione di concludere il procedimento, l'adozione successiva di un provvedimento espresso rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione dell'ordine di provvedere, anche se il provvedimento adottato è sfavorevole al privato.
- L'eventuale illegittimità o erroneità del provvedimento espresso adottato in esecuzione dell'ordine giudiziale di provvedere deve essere fatta valere mediante autonoma impugnazione dell'atto, non attraverso la prosecuzione del giudizio di ottemperanza diretto esclusivamente a ottenere la conclusione del procedimento.
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