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Ordinanza

Ordinanza n. 948/2026 - Milano, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Lombardia n. 6909 del 26.5.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni in ordine al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027. Riduzione ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della l.r 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”, - della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6214 del 25.6.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni integrative al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027”; - del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste del 29.1.2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Lega Per L’abolizione Della Caccia (lac) il 21/7/2026: per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Lombardia n. 6909 del 26.5.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni in ordine al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027. Riduzione ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della l.r 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”, - della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6214 del 25.6.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni integrative al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027”; - del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste del 29.1.2026.

Giustizia amministrativa202602456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di riduzione del prelievo venatorio e deliberazione integrativa del calendario venatorio lombardo per la stagione 2026/2027, nonché parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, gli atti regionali relativi al calendario venatorio lombardo 2026/2027 e il parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale, chiedendone la sospensione cautelare. Le censure riguardavano, in particolare, la mancata trasmissione a ISPRA della relazione tecnica regionale allegata alla deliberazione, la conseguente asserita carenza istruttoria, lo scostamento dalle valutazioni di ISPRA e dai Key Concepts elaborati in ambito europeo, nonché l’illegittimità delle due giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso e della disciplina del prelievo della pavoncella, in asserita violazione del Piano nazionale di gestione e della normativa sulla tutela dell’avifauna.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di consistente fumus boni iuris. Ha rilevato che la Regione aveva acquisito nei termini i pareri di ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale e che tali pareri sono obbligatori ma non vincolanti, potendo la Regione discostarsene mediante adeguata motivazione tecnico-scientifica. La mancata trasmissione preventiva ad ISPRA della relazione tecnica regionale non è stata ritenuta vizio istruttorio, poiché la relazione costituiva la motivazione dello scostamento elaborata dopo il parere dell’Istituto e l’art. 18 della legge n. 157/1992 non impone la trasmissione di un elenco predeterminato di documenti. Il parere ISPRA risultava inoltre fondato su 23 documenti e non emergevano richieste formali di integrazione. La relazione regionale illustrava analiticamente dati scientifici e metodologici, tra cui dati di telemetria e studi universitari, e le associazioni non avevano contrapposto elementi tecnici di pari attendibilità e specificità territoriale, limitandosi sostanzialmente a riproporre il parere ISPRA. I Key Concepts sono stati ritenuti un riferimento tecnico rilevante, ma non giuridicamente vincolante, derogabile sulla base di dati scientifici e tecnici affidabili riferiti allo specifico territorio. Quanto alle giornate integrative di caccia da appostamento fisso, la Regione aveva documentato il calo dei cacciatori e dei prelievi e la modesta incidenza del prelievo lombardo sulle popolazioni europee. Anche la disciplina della pavoncella risultava, in questa fase, assistita da contingentamento, monitoraggio e sospensione del prelievo; non risultava inoltre un piano di gestione che vietasse il prelievo o imponesse condizioni ulteriori non rispettate. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. 157/1992

    rispetto dei termini di cui all’art. 18, comma 4, della L. n. 157/1992

    La Regione deve acquisire i pareri previsti nei termini, ma la disposizione non impone la trasmissione di un elenco minimo predeterminato di documenti né rende vincolanti i pareri.

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede, tra l’altro, un fumus boni iuris consistente; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.

  • direttiva 2009/147/CE

    I Key Concepts costituiscono un riferimento tecnico rilevante per valutare la conformità alla direttiva, ma non hanno efficacia giuridicamente vincolante e possono essere disattesi sulla base di dati scientifici e tecnici affidabili riferiti al territorio interessato.

Massime di principio

  • I pareri di ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale previsti dalla normativa venatoria hanno natura obbligatoria ma non vincolante; la Regione può discostarsene purché esponga adeguate ragioni tecnico-scientifiche.
  • L’art. 18 della legge n. 157/1992 non impone la trasmissione a ISPRA di un elenco minimo predeterminato di documenti, sicché la mancata trasmissione preventiva della relazione con cui la Regione motiva lo scostamento dal parere non integra, di per sé, un vizio istruttorio.
  • I Key Concepts rilevanti per l’applicazione della direttiva 2009/147/CE costituiscono parametri tecnici di riferimento, ma non norme giuridicamente vincolanti; il loro superamento è possibile sulla base di dati scientifici e tecnici affidabili e specificamente riferiti all’ambito territoriale interessato.
  • Nella fase cautelare, chi contesta valutazioni tecnico-scientifiche dell’amministrazione deve fornire elementi tecnici circostanziati, dotati di attendibilità e specificità territoriale comparabili; la mera riproposizione del parere dell’organo tecnico consultivo non è sufficiente a dimostrare il fumus boni iuris.
  • La disciplina regionale del prelievo venatorio non è immediatamente illegittima quando risulta assistita da misure di contingentamento, monitoraggio e sospensione e non sia individuabile una disposizione del piano di gestione che vieti il prelievo o imponga condizioni ulteriori non rispettate.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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