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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35639/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società a responsabilità limitata nei confronti di più ex amministratori e di altri soggetti ritenuti concorrenti in operazioni pregiudizievoli: cessione di un ramo d'azienda collegato allo sfruttamento di una cava, contabilizzazione di crediti IVA ritenuti inesistenti, vicenda relativa alla cessione di quote di minoranza di una società affittuaria di un opificio e ulteriori atti asseritamente distrattivi. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti di alcuni convenuti e rigettato quella nei confronti di altri, tra cui due soggetti che poi hanno proposto ricorso per cassazione. La corte d'appello, pur confermando nel merito il rigetto delle domande verso costoro, aveva compensato le spese di primo e secondo grado in ragione del rilevante grado di incertezza fattuale e istruttoria sulla loro posizione. Il ricorso principale e quello incidentale censuravano esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo motivazione apparente o contraddittoria e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: si sosteneva che la domanda era stata respinta per ragioni di diritto e che, comunque, la totale estraneità alle contestazioni avrebbe imposto l'applicazione del principio di soccombenza, senza spazio per la compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i ricorsi, osservando che la corte territoriale aveva esplicitato in modo chiaro i giusti motivi della compensazione, individuati nelle oggettive difficoltà di accertamento dei fatti e nella conseguente incertezza della posizione dei singoli convenuti; tale apprezzamento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o assenza assoluta di motivazione, che nella specie non ricorrevano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha quindi confermato la decisione della corte d'appello nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di primo e secondo grado tra il fallimento e i due ricorrenti. Ha inoltre condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte esclude che le censure prospettate integrino un vizio idoneo a superare il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    La deduzione di motivazione apparente o contraddittoria è respinta perché la sentenza impugnata contiene una motivazione chiara e intelligibile sulla compensazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente come parametro del principio di soccombenza; la Corte ribadisce che esso non impedisce la compensazione quando ricorrano giusti motivi espressamente indicati.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte afferma che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito in presenza di giusti motivi, purché specificamente indicati e non manifestamente illogici.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    È richiamata per la formulazione dell'art. 92, comma 2, applicabile ratione temporis.

  • Corte cost. n. 77/2018

    È richiamata come riferimento al testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

Massime di principio

  • La statuizione di compensazione delle spese processuali è censurabile in cassazione solo se la motivazione manchi, sia apparente o presenti profili di manifesta illogicità tali da rendere inesistente il percorso decisionale; non è invece consentito sostituire la valutazione di merito del giudice circa l'opportunità della compensazione.
  • I "giusti motivi" richiesti per la compensazione delle spese devono essere specificamente indicati e possono consistere anche nelle oggettive difficoltà di accertamento in fatto o nella complessità istruttoria della controversia.
  • Il sindacato di legittimità non può estendersi alla misurazione della gravità o dell'eccezionalità dei motivi posti a base della compensazione, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito.
  • La doglianza che invochi il principio di soccombenza non è decisiva quando la compensazione sia stata disposta con adeguata motivazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., poiché il principio dell'art. 91 c.p.c. cede in presenza dei presupposti legali della compensazione.
  • Le censure che si risolvano in una diversa lettura del quadro fattuale o istruttorio, senza evidenziare un vero vizio motivazionale o una violazione di legge, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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