Cassazione Penale, Sentenza n. 1758/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) violazione procedurale per omissione di pronunciamento sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria relativa a documentazione scoperta dopo la sentenza di primo grado, ritenuta utile per valutare le qualità morali e la credibilità della persona offesa; 2) censura di contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova rispetto alla affermazione della responsabilità penale, con particolare richiamo a deposizioni testimoniali e filmati di videosorveglianza, nonché alla documentazione medica sulle lesioni di entrambi i soggetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata pronuncia sulla istanza di rinnovazione sia stata implicitamente rigettata e che il ricorrente non abbia precisato il contenuto della documentazione richiesta né spiegato come essa avrebbe influito sulla valutazione della credibilità, rendendo il motivo generico. Sul secondo motivo ha ritenuto che le censure insistessero sul merito (diversa rivalutazione delle risultanze probatorie) e non evidenziassero vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o travisamento non controvertibile; inoltre il ricorrente non ha adempiuto all'onere di indicare o allegare gli altri atti richiamati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Citato come criterio applicato dalla Corte d'appello per la riduzione della pena nel giudizio di appello, in base ai parametri di legge
art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.
Norme richiamate come base delle censure in cassazione (violazione di norme sulla motivazione e travisamento della prova): la Corte ne usa i limiti per valutare l'ammissibilità del ricorso
art. 603, comma 2 e art. 236, comma 1, cod. proc. pen.
art. 603, comma 2; art. 236, comma 1, cod. proc. pen.
Riferiti alla procedura di rinnovo dell'istruttoria e all'obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sulla istanza: la Corte precisa che il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente se accoglie la rinnovazione, mentre il rigetto può risultare anche implicitamente
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine all'onere di indicazione degli "altri atti del processo" quando si deduce vizio di motivazione: la mancata precisa indicazione o allegazione può rendere il motivo inammissibile
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Base giuridica per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La Corte d'appello deve motivare espressamente solo se accoglie una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria; il rigetto può emergere implicitamente purché la decisione dimostri che vi sono elementi sufficienti per decidere.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio: il ricorso deve evidenziare vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o travisamento non controvertibile.
- La parte che chiede acquisizione di documenti sopravvenuti deve indicarne il contenuto e spiegare perché esso potrebbe alterare la valutazione della credibilità o l'esito del giudizio, altrimenti la richiesta e i relativi motivi di cassazione risultano generici e inammissibili.
- Quando si deduce contraddittorietà rispetto ad "altri atti del processo", è obbligatorio indicare con precisione quegli atti o allegarli; la mancata indicazione formale può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Le doglianze che implicano una "mirata rilettura" delle prove per sostenere una ricostruzione alternativa dei fatti esulano dal sindacato di legittimità e non sono idonee a fondare la cassazione.
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