Cassazione Penale, Sentenza n. 49693/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si contestava che, mediante dichiarazioni non veritiere sulla situazione aziendale e sul pregiudizio subito per la pandemia, gli indagati avessero ottenuto indebitamente un finanziamento di 850.000 euro erogato da Intesa Sanpaolo con la garanzia pubblica del Fondo PMI (decreto liquidità art. 13 d.l. n. 23/2020), per poi eludere il vincolo di destinazione e dirottare la liquidità verso i medesimi indagati, una società controllante e distribuzione di utili. La Procura aveva contestato truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), e aveva richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme e dei beni fino a euro 836.640.
La decisione
La Corte di Cassazione ha giudicato fondato il primo motivo di ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel considerare il finanziamento di natura esclusivamente privatistica. Richiamando la giurisprudenza (sent. n. 28416/2022), la Corte ha affermato che il finanziamento assistito da garanzia pubblica assume natura pubblicistica e quindi il comportamento contestato può rientrare nella fattispecie di malversazione ex art. 316-bis c.p. sia per le false dichiarazioni finalizzate all'erogazione, sia per la successiva destinazione indebita delle somme. Ha inoltre escluso che, di per sé, si possa ricondurre al reato di truffa aggravata nei confronti della banca la porzione non garantita (tesi della Procura non sufficientemente specificata). La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al tribunale per un nuovo giudizio volto a verificare il fumus del reato di malversazione secondo i parametri di legge e gli atti acquisiti.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen. (malversazione a danno dello Stato)
citato come riferimento alla condotta di indebito utilizzo di somme erogate con vincolo di destinazione
La Corte interpreta le erogazioni assistite da garanzia pubblica come ausilio economico "ottenuto dallo Stato", rientrante nella sfera di protezione dell'art. 316-bis; quindi l'erogazione garantita dal Fondo PMI assume natura pubblicistica e la violazione del vincolo di destinazione può integrare malversazione.
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
citato nel ricorso e nella motivazione del Tribunale
La Corte richiama la distinzione tra erogazioni assistenziali (più pertinenti all'art. 316-ter) e erogazioni vincolate a fini pubblici; nel caso concreto la fattispecie è maggiormente ascrivibile a 316-bis, per la presenza del vincolo di destinazione sulle somme erogate.
art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
citato come capo di imputazione prospettato dalla Procura
La Corte osserva che la truffa presuppone un'effettiva induzione in errore dell'erogatore; nel regime emergenziale regolato dal decreto liquidità l'erogazione può avvenire sulla base della sola dichiarazione formale del richiedente e con successivi controlli, per cui non sempre è configurabile la truffa rispetto all'istituto bancario che opera in presenza della garanzia pubblica.
art. 13, comma 1, lett. c) d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto liquidità)
norma che disciplina l'erogazione dei finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo PMI
La disposizione è centrale per definire la natura dell'operazione: la garanzia automatica del Fondo rende possibile l'operazione e trasferisce sul pubblico l'onere patrimoniale della mancata restituzione, incidendo sulla qualificazione penale della condotta (publicizzazione dell'erogazione).
art. 2 d.l. n. 23/2020 (percentuali di copertura)
richiamato dal ricorrente relativamente alla percentuale non garantita dalla Stato
La Corte osserva che la percentuale non garantita non implica automaticamente l'integrazione del reato di truffa a carico della banca, salvo dimostrazione specifica di induzione in errore o istruttoria bancaria compiuta in modo tale da essere ingannata.
art. 120-undecies TUB (valutazione del merito creditizio)
citato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di verifiche da parte della banca
La Corte rileva che la normativa emergenziale derogava nei fatti l'esercizio pieno della valutazione del merito creditizio da parte della banca quando opera la garanzia pubblica; quindi l'assenza di approfondimenti bancari non esclude automaticamente la rilevanza penale a carico del richiedente.
Massime di principio
- Un finanziamento erogato da una banca ma assistito da garanzia pubblica può assumere rilevanza pubblicistica: se la garanzia trasferisce sullo Stato l'onere del rischio, la fattispecie va valutata anche alla luce delle norme penali sulle frodi nelle erogazioni pubbliche (art. 316-bis).
- La distinzione tra malversazione (art. 316-bis) e indebita percezione (art. 316-ter) passa dal carattere vincolato dell'erogazione: erogazioni con vincolo di destinazione rientrano più facilmente nell'ambito della malversazione.
- La truffa aggravata contro la banca richiede prova di una effettiva induzione in errore dell'istituto; l'esistenza di una garanzia pubblica e procedure semplificate può ridurre la possibilità di configurare la truffa nei confronti dell'erogante.
- Per sostenere un sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre dimostrare il fumus del reato con elementi specifici e non soltanto ipotesi generiche: vanno provate le false dichiarazioni e la concreta destinazione indebita delle somme.
- Nelle procedure emergenziali fondate su dichiarazioni del beneficiario, la mancanza di controlli formali immediati non esclude automaticamente la responsabilità penale del richiedente, ma richiede un accertamento puntuale in ordine ai documenti, ai flussi finanziari e all'uso delle somme.
- La quantificazione dell'importo illecito e la modalità di calcolo (es. riferimento a bilanci depositati o ad altri documenti) sono elementi decisivi: contestazioni tecniche sui criteri di valutazione possono incidere sulla valutazione del fumus, ma non esauriscono la questione giuridica sulla qualificazione del reato.
- In casi simili conviene raccogliere e conservare documentazione contabile e bancaria dettagliata (domande, bilanci, movimenti, bonifici, distribuzioni utili, flussi verso parti correlate) e dimostrare la destinazione effettiva delle somme per difendersi o per sostenere l'accusa.
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