Cassazione Penale, Ordinanza n. 30099/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Un condannato, destinatario di una pena di tre anni, undici mesi e due giorni divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2024, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha dedotto due censure: da un lato, ha sostenuto che il giudice di sorveglianza avrebbe erroneamente attribuito a suo carico una qualifica di irreperibile di fatto, valorizzando tale profilo per negare l'accesso al beneficio; dall'altro, ha lamentato una violazione del diritto di difesa, assumendo che avrebbe dovuto essergli concesso un rinvio della decisione per consentire al difensore di reperire e affittare un'abitazione nel territorio italiano idonea a soddisfare i requisiti della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, ai fini dell'affidamento in prova, è necessario che il richiedente disponga di un domicilio idoneo, quale prerequisito implicito della misura, poiché essa presuppone la costante reperibilità del soggetto e la possibilità per i servizi sociali di svolgere interventi e controlli. Ha inoltre affermato che l'irreperibilità di fatto costituisce legittimo motivo di rigetto quando, in concreto, impedisca la verifica dei presupposti del beneficio e sia sintomatica di disinteresse per la procedura. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente fondato la decisione sulle informazioni dei Carabinieri che attestavano l'irreperibilità di fatto del condannato, circostanza poi confermata dall'UEPE, impossibilitato a svolgere l'indagine preliminare necessaria. La motivazione è stata ritenuta né illegittima né mancante né contraddittoria, e il ricorso non conteneva argomenti idonei a scardinarne la tenuta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità di un domicilio idoneo e la concreta reperibilità del richiedente, elementi necessari per l'esecuzione del progetto trattamentale e per i controlli del servizio sociale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è giustificato dai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale, la disponibilità di un domicilio idoneo costituisce un presupposto implicito e necessario: senza un luogo di stabile reperibilità non è possibile valutare compiutamente né il progetto di reinserimento né la prognosi di buon esito della misura.
- L'irreperibilità di fatto del condannato può legittimamente fondare il rigetto della misura alternativa quando, in concreto, impedisca l'attività istruttoria e la verifica dei presupposti applicativi ed evidenzi disinteresse per la procedura.
- La regolare elezione di domicilio non equivale, di per sé, a effettiva reperibilità fisica del richiedente: ai fini dell'affidamento in prova è richiesto un contatto diretto e continuativo con i servizi sociali e con la magistratura di sorveglianza.
- Quando la motivazione del giudice di sorveglianza si fonda su elementi informativi concreti e non risulti né mancante né contraddittoria, il ricorso che non offra specifiche censure idonee a incrinarne la tenuta è inammissibile.
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