Cassazione Penale, Ordinanza n. 22480/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello e finalizzato a una nuova valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato per ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, fondati su convergenti elementi indiziari ritenuti logicamente dimostrativi della consapevole disponibilità di cosa di provenienza delittuosa. La difesa non aveva offerto allegazioni decisive idonee a scalfire tale ricostruzione e, in sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il delitto di ricettazione è configurabile quando gli elementi indiziari dimostrano la consapevole disponibilità della cosa proveniente da delitto; la mancata giustificazione del possesso può costituire prova della conoscenza dell'illecita provenienza.
art. 606 c.p.p.
La doglianza che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del merito e nella reiterazione di censure già confutate non è proponibile in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come vizio di legge una censura che, in realtà, miri a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su un quadro indiziario convergente e logicamente coerente, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di fatto se la motivazione è immune da manifeste illogicità.
- Nel delitto di ricettazione, la mancata o inadeguata giustificazione del possesso di un bene proveniente da delitto può integrare un elemento probatorio della consapevolezza dell'illecita provenienza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone censure già esaminate e confutate nei gradi di merito senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici decisivi.
Come è indicizzato
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