Sentenza n. 1210/2024 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile del 6° Settore – Polizia Municipale del Comune di Mugnano di Napoli del 10.7.2023 n. 600, prot. 86 del 10.7.2023, di revoca dell'aggiudicazione per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali per anni due, CIG ZA0386A3E1, e della relativa nota, di pari data, con la quale il suddetto atto è stato trasmesso a mezzo pec alla ricorrente, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, anche allo stato non conosciuto, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, - la nota del Comune di Mugnano di Napoli del 10.7.2023, prot. 27319, indirizzata per conoscenza anche alla M.P.M. srl, con la quale la determinazione 600/2023 è stata comunicata a varie Autorità; - il preavviso di revoca dell'aggiudicazione in favore della ricorrente del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali per anni due, CIG ZA0386A3E1, di cui alla nota del Responsabile del 6° Settore del Comune di Mugnano di Napoli prot. 24806 del 22.06.2023, trasmessa in pari data alla ricorrente a mezzo pec; - la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione e relativo incarico di servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali per esclusione dalla gara CIG ZA0386A3E1 per dichiarazioni mendaci del 07.06.2023; - la nota del Responsabile del 6° Settore – Polizia Municipale, del Comune di Mugnano di Napoli del 19.5.2023, prot. 19894, con la quale è stata trasmessa in allegato la segnalazione della società Sicurezza e Ambiente S.p.A., acquisita al protocollo del Comune il 17.5.2023 al numero 19608, all'esito della quale si richiede l'esecuzione di verifiche sulle sedi dichiarate da MPM e l'adozione dei provvedimenti in autotutela finalizzati alla rettifica dei punteggi adottati in sede di gara; - la nota prot. 19700 del 18.5.2023 del Responsabile del 6° Settore – Polizia Municipale, del Comune di Mugnano di Napoli recante “incongruenze segnalate da ditta Sicurezza e Ambiente – richiesta controdeduzioni” relativamente all'offerta di MPM; nonché, ove necessario, per la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e ss. c.p.a, ovvero per la caducazione del contratto d'appalto eventualmente stipulato con la concorrente graduata in posizione successiva a quella della ricorrente, con contestuale domanda ex art. 124 c.p.a., ove necessario, di voler eseguire la parte del servizio ancora da espletare, dichiarando fin da ora la propria disponibilità a subentrare nel contratto eventualmente stipulato dall'Amministrazione con Sicurezza e Ambiente SpA ai sensi delle norme richiamate, ovvero, in ulteriore subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mpm S.r.l. il 29.11.2023: per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità - della determinazione del Responsabile del 6° Settore – Polizia Municipale del Comune di Mugnano di Napoli del 31.10.2023 n. 902, prot. 123 del 31.10.2023, pubblicata in pari data su apposita sezione dell'albo pretorio comunale, di annullamento in autotutela della procedura di gara indetta con determina a contrare n. 1001 del 03.11.2022 per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali per anni due CIG ZA0386A3E1 nella parte in cui include MPM s.r.l. tra le ditte escluse per “evidenti dichiarazioni inesatte e non conformi” nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’aggiudicazione del servizio biennale di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, seguita dall’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
MPM ha impugnato la determinazione comunale del 10 luglio 2023 n. 600 di revoca dell’aggiudicazione, deducendo: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 176 d.lgs. 50/2016, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e nullità per carenza di elementi essenziali, lamentando che il provvedimento non indicava i punteggi da ricalcolare né l’incidenza sulla graduatoria; (2) incompetenza dell’organo procedente, sostenendo che l’eventuale revisione dei punteggi spettasse alla commissione giudicatrice; (3) violazione degli artt. 80 e 176 d.lgs. 50/2016, perché eventuali dichiarazioni mendaci avrebbero dovuto condurre all’esclusione e, comunque, l’indicazione delle sedi non sarebbe stata ingannevole, dato che mezzi e personale dichiarati erano disponibili e il capitolato valutava l’organizzazione complessiva, non la precisa ubicazione dei centri operativi. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha sostenuto che l’obbligo di deposito temporaneo dei rifiuti non fosse riferibile ai centri logistici operativi di supporto. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la determinazione del 31 ottobre 2023 n. 902 di annullamento in autotutela dell’intera gara, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio, nonché l’illegittimità derivata dai vizi già dedotti contro la revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. Ha ritenuto non pertinente l’art. 176 d.lgs. 50/2016, che disciplina la cessazione o risoluzione della concessione nella fase esecutiva, mentre il contratto non era stato stipulato né l’esecuzione iniziata. Dagli accertamenti comunali risultava che le sedi indicate come operative a Giugliano in Campania erano, rispettivamente, un’abitazione privata e la sede legale di un’impresa, entrambe prive di mezzi e personale; il centro di supporto indicato a Pontelandolfo era un’officina senza veicoli destinati al servizio. La società non ha contestato efficacemente questi riscontri e non ha chiarito puntualmente quali e quanti mezzi avesse a disposizione e dove fossero dislocati. Il giudice ha quindi qualificato la ragione sostanziale dell’atto come mancata dimostrazione dei requisiti di esecuzione necessari per stipulare il contratto, non come ricalcolo del punteggio o revisione della graduatoria: perciò ha escluso la necessità di riconvocare la commissione e ha ritenuto irrilevante stabilire se le dichiarazioni fossero ingannevoli ai fini dell’esclusione. Il primo motivo aggiunto è stato assorbito. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: dopo il rigetto della domanda volta a ottenere la commessa, l’annullamento dell’intera gara non avrebbe procurato a MPM un’utilità concreta. La società è stata condannata a pagare al Comune 3.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti; spese compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 176 d.lgs. 50/2016
In primo luogo, non risulta pertinente il richiamo operato alla disposizione di cui all’art. 176 D. Lgs. 50/2016, norma che detta la disciplina dei casi di revoca della concessione per circostanze intervenute nella fase di esecuzione del rapporto, esecuzione che nel caso di specie, come risulta da quanto si è in precedenza osservato, non ha mai avuto inizio;
L’art. 176 disciplina la cessazione o revoca della concessione per circostanze intervenute nella fase esecutiva e non regola la revoca dell’aggiudicazione prima della stipula e dell’inizio dell’esecuzione.
art. 80 d.lgs. 50/2016
Analogamente, risulta assorbito il rilievo delle argomentazioni svolte con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Il giudice non decide se le dichiarazioni rese in gara integrassero una causa di esclusione ai sensi dell’art. 80: tale questione non è necessaria, poiché la revoca è giustificata dalla mancata dimostrazione dei requisiti necessari all’esecuzione e alla stipula.
art. 31 d.lgs. 50/2016
Ne discende, altresì, l’infondatezza dei motivi di censura con i quali si lamenta l’incompetenza dell’organo procedente, giacché, appunto, nel caso di specie non rileva alcuna ipotesi di rimodulazione dei punteggi o di riformulazione della graduatoria;
Non occorreva un intervento della commissione giudicatrice, né opera la censura di incompetenza prospettata, quando l’amministrazione non rimodula i punteggi o la graduatoria, ma revoca l’aggiudicazione perché non risultano dimostrati i requisiti di esecuzione.
art. 21-octies l. 241/1990
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata, altresì, impugnata la determinazione del Responsabile del 6° Settore del Comune di Mugnano di Napoli del 31.10.2023 n. 902, prot. 123 del 31.10.2023, di annullamento in autotutela della procedura di gara indetta con determina a contrare n. 1001 del 03.11.2022, deducendo quanto segue: 1) si assume, in primo luogo, che l’annullamento in autotutela dell’intera gara sarebbe illegittimo in via autonoma in quanto non preceduto dalla comunicazione nei confronti di MPM di avvio del procedimento, né sarebbe applicabile il disposto dell’art. 21 octies;
La norma è soltanto menzionata quale parte della censura della ricorrente; il TAR dichiara inammissibile il secondo ricorso per carenza d’interesse e non interpreta né applica l’art. 21-octies.
art. 21-nonies l. 241/1990
difetterebbero, altresì, i presupposti di cui all’art. 21 nonies;
La norma è soltanto richiamata nella censura contro l’annullamento dell’intera gara; il giudice non ne esamina i presupposti, poiché dichiara inammissibile il relativo ricorso per carenza d’interesse.
art. 121 c.p.a.
Non disponibile: il testo menziona gli artt. 121 e seguenti soltanto nell’esposizione della domanda di parte, senza una valutazione giudiziale riferibile alla norma.
Il TAR non decide sulla dichiarazione di inefficacia del contratto richiesta in via eventuale; il ricorso principale è respinto.
art. 124 c.p.a.
Non disponibile: il testo menziona l’art. 124 soltanto nell’esposizione della domanda di parte, senza una valutazione giudiziale riferibile alla norma.
Il TAR non esamina nel merito la domanda di subentro o di risarcimento per equivalente, proposta in via eventuale; il ricorso principale è respinto.
Massime di principio
- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente sin dalla presentazione dell’offerta; i requisiti di esecuzione costituiscono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto, salvo che la lex specialis li configuri anche come elementi dell’offerta.
- Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula, la stazione appaltante può verificare la concreta disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno concorso alla valutazione qualitativa dell’offerta. Se l’aggiudicatario non dimostra di disporre dell’organizzazione necessaria per eseguire il servizio, l’amministrazione può non stipulare il contratto e revocare l’aggiudicazione, anche quando la lex specialis non configura la precisa localizzazione dei centri operativi come requisito di partecipazione.
- Quando la revoca dell’aggiudicazione è fondata sulla mancata dimostrazione dei requisiti di esecuzione e non comporta una rimodulazione dei punteggi o una riformulazione della graduatoria, non è necessario riconvocare la commissione giudicatrice per rideterminare la valutazione dell’offerta.
- L’interesse a impugnare l’annullamento dell’intera gara viene meno quando, respinta la domanda diretta a ottenere l’aggiudicazione o la commessa, l’eventuale annullamento dell’atto non potrebbe procurare al ricorrente un’utilità concreta.
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