Cassazione Penale, Sentenza n. 23376/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la decisione del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela della persona offesa. La imputazione riguardava il furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo dell'impianto di Via Della Regione n. 59, con le aggravanti di violenza sulle cose e di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, n. 7 cod. pen.). Il Procuratore sosteneva che, essendo contestata l'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio, il reato doveva essere procedibile d'ufficio e pertanto la mancata querela non poteva impedire il procedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel considerare decisiva la mancanza della querela quando era stata correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7. La Corte ha affermato che la fornitura di energia elettrica è destinata a un pubblico servizio e che la sottrazione di energia integra l'aggravante, rendendo il reato procedibile d'ufficio. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. La Corte ha inoltre richiamato la modifica normativa relativa all'impugnabilità (legge 9 agosto 2024, n. 114) e il principio secondo cui il regime impugnatorio applicabile è quello vigente alla data di pronuncia della sentenza.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
La modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022 n.150) non ha escluso che il furto sia procedibile d'ufficio quando ricorra una delle circostanze previste dall'art. 625; quindi la procedibilità dipende dalle aggravanti previste
art. 625, n. 7 cod. pen.
La sottrazione di beni destinati a pubblico servizio integra l'aggravante che rende il furto procedibile d'ufficio; nel caso la sottrazione di energia elettrica è stata qualificata come tale
art. 129 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha fatto un uso errato della regola di giudizio prevista: in presenza di un'aggravante idonea a rendere il reato perseguibile d'ufficio, non può ritenersi decisiva la mancanza della querela
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2 comma 1 lett. i)
Modifica l'art. 624 cod. pen.; la Corte segnala che, malgrado la modifica, la procedibilità d'ufficio permane quando ricorrono le aggravanti di cui all'art. 625
legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 593 cod. proc. pen.)
il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2
Introduce limiti all'impugnabilità da parte del Pubblico Ministero; nel caso ha fatto sì che il ricorso per cassazione fosse l'unico rimedio esperibile dal PM contro la sentenza di proscioglimento
legge n. 146 del 1990; direttiva Presidenza del Consiglio 27/01/1994; legge n. 481 del 1995
Citate come fonti che attestano la natura pubblicistica della fornitura di energia elettrica e la regolazione del settore, a sostegno della qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio
Principio tempus regit actum e precedente Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025
La disciplina impugnatoria applicabile è quella vigente al momento della pronuncia della sentenza; perciò si applicava già il nuovo regime di inappellabilità del PM alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Se nel capo di imputazione è contestata l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 (fatto su cose destinate a pubblico servizio), il furto è procedibile d'ufficio e la mancata querela della persona offesa non impedisce il procedimento.
- La fornitura di energia elettrica, pur essendo erogata dietro contratto e corrispettivo, conserva natura di servizio pubblico per la sua regolazione, accesso universale e rilevanza pubblicistica; ciò giustifica l'applicazione dell'aggravante quando venga sottratta.
- Il giudice non può chiudere il procedimento per assenza di querela quando la qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio, adeguatamente contestata, rende il reato procedibile d'ufficio; la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante è decisione da affrontare sul piano del merito processuale.
- In presenza di modifiche procedurali (es. limiti all'impugnabilità), va applicata la disciplina vigente alla data di pronuncia della sentenza (tempus regit actum); ciò può condizionare il rimedio disponibile per il Pubblico Ministero.
- Se la sentenza di proscioglimento viene annullata con rinvio e l'appello non è esperibile dal PM per ragioni normative sopravvenute, il rinvio deve essere disposto al giudice che ha pronunciato la sentenza, in diversa persona fisica.
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