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Ordinanza

Ordinanza n. 233/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 147/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la graduatoria o il relativo computo del punteggio reddituale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato ERP)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione cautelare. In sede di appello ha dedotto, tra l'altro, perplessità quanto alla qualificazione dei controinteressati come litisconsorti necessari ab initio, poiché dal provvedimento impugnato non risultavano agevolmente individuabili i nominativi e gli elementi necessari per notificare tempestivamente il ricorso nei loro confronti. Ha inoltre contestato la violazione dell'art. 7, n. 6, del d.P.R. n. 1035 del 1972, sostenendo che nel reddito del proprio nucleo familiare fosse stata erroneamente computata la pensione di reversibilità percepita dalla madre, con attribuzione di soli tre punti anziché di cinque punti spettanti in ragione dell'assenza di reddito imponibile del nucleo familiare.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello cautelare ai sensi e nei limiti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito. La decisione ha valorizzato sia le perplessità sulla necessaria partecipazione ab initio dei controinteressati non agevolmente identificabili ai fini della notificazione, sia il fumus derivante dalla dedotta erronea inclusione nel reddito familiare della pensione di reversibilità percepita dalla madre, con conseguente possibile errata attribuzione del punteggio reddituale. Non è stata disposta una definizione nel merito della controversia né risulta pronunciato l'annullamento definitivo dell'atto sostanziale. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito; le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza definire immediatamente la controversia in sede cautelare.

  • art. 7, n. 6, d.P.R. n. 1035/1972

    È stato invocato quale parametro per la determinazione del punteggio reddituale nella graduatoria di edilizia residenziale pubblica; il giudice ha ravvisato perplessità sulla computabilità della pensione di reversibilità percepita dalla madre nel reddito imponibile del nucleo familiare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, le esigenze di tutela possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando non sia necessario definire immediatamente la controversia con una misura cautelare sostanziale.
  • La qualificazione dei controinteressati come litisconsorti necessari ab initio deve essere verificabile alla luce di elementi che consentano al ricorrente di individuarli e di procedere tempestivamente alla notificazione del ricorso; l'individuazione non agevole dei nominativi e degli altri dati necessari può incidere sulla valutazione cautelare.
  • Nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica, l'erroneo computo, nel reddito del nucleo familiare, di una pensione di reversibilità può incidere sull'attribuzione del punteggio reddituale e integrare un profilo di fumus cautelare quando ne derivi una riduzione del punteggio spettante.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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