Sentenza n. 915/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione a riscontrare l’istanza stessa e a provvedere, nel termine di trenta giorni, all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato e nomina di un commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza del 27 maggio 2025 volta ad ottenere la convocazione e la dichiarazione relativa alla sopravvenuta indisponibilità del datore originario, ai fini della successiva richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla osta per lavoro stagionale, non era stato assunto dal datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta. Dopo avere già presentato una prima istanza, respinta dalla Prefettura sul presupposto che il permesso per attesa occupazione non potesse essere rilasciato a chi fosse entrato per lavoro stagionale, il ricorrente ha ripresentato l’istanza il 27 maggio 2025, rappresentando di avere trovato un nuovo datore di lavoro e chiedendo la convocazione presso lo Sportello Unico per verificare il venir meno della disponibilità del datore originario e la disponibilità del nuovo datore alla stipula del contratto di soggiorno. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2-bis, l. n. 241/1990. Ha sostenuto che la Prefettura fosse tenuta ad avviare e concludere il procedimento, quale fase necessaria e prodromica rispetto all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, e che l’accertamento dell’indisponibilità del datore originario costituisse una condizione indispensabile per la successiva domanda di titolo di soggiorno. L’Amministrazione si è costituita producendo, soltanto il 21 aprile 2026, un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, fondato sulla mancata allegazione dell’asseverazione e sull’insufficienza dei requisiti economici del datore di lavoro, come risultante dalla consultazione SIATEL.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento. Ha ritenuto che la situazione del lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia che, senza propria colpa, non abbia potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore originario, ma abbia trovato un diverso datore disponibile ad assumerlo, pur non essendo espressamente disciplinata, sia assimilabile a quella del lavoratore in attesa di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Ne deriva la titolarità di un interesse legittimo alla tempestiva attivazione e conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso. Il termine applicabile alla convocazione non è quello generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, ma il termine speciale di otto giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, applicabile ratione temporis, in ragione dell’esigenza di evitare la permanenza dello straniero in una situazione di incertezza giuridica. Il preavviso di rigetto non esclude l’inerzia, perché è un atto endoprocedimentale e non un provvedimento conclusivo; inoltre è stato prodotto tardivamente in giudizio. La Prefettura è stata quindi ordinata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata all’eventuale fase successiva, subordinatamente all’inadempimento dell’Amministrazione. Non sono state poste spese di lite a carico del Ministero, in ragione dell’applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 secondo l’interpretazione richiamata dal TAR per le ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione statale; sono stati invece liquidati i compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito applicabile all’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2, commi 1 e 2-bis, l. n. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e impone il rispetto dei principi di tempestività e correttezza.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
Prevede il termine generale di trenta giorni, che può essere derogato da termini speciali previsti dalla legge.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale e non costituisce conclusione del procedimento.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno
Il termine speciale di otto giorni per la convocazione del lavoratore straniero è applicabile, per assimilazione, alla fattispecie non espressamente disciplinata del lavoratore entrato regolarmente ma non assunto dal datore originario e successivamente disponibile a lavorare per un nuovo datore.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato nel testo quale ulteriore termine di sessanta giorni rilevante nella materia del soggiorno.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Secondo la giurisprudenza richiamata, non si applica alla soccombenza di un’Amministrazione statale; per questo il TAR non ha disposto la rifusione delle spese di lite a carico del Ministero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero entrato regolarmente nel territorio nazionale che, senza propria colpa, non abbia potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva ottenuto il nulla osta, ma abbia individuato un nuovo datore disponibile ad assumerlo, ha un interesse legittimo all’attivazione e alla conclusione di un procedimento volto a verificare la sopravvenuta indisponibilità del datore originario e la disponibilità del nuovo datore.
- Quando una fattispecie in materia di immigrazione non sia espressamente disciplinata, ma presenti elementi sostanziali assimilabili a una fattispecie regolata, il termine speciale previsto per quest’ultima può essere applicato anche al procedimento assimilato, se ciò è coerente con l’esigenza di celere definizione e di tutela dello straniero dall’incertezza giuridica.
- Il termine speciale di otto giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per la convocazione del lavoratore straniero presso lo Sportello Unico prevale, nei procedimenti cui è riferibile, sul termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 è un atto endoprocedimentale e non costituisce provvedimento conclusivo; pertanto, la sua comunicazione o produzione non fa venir meno il silenzio inadempimento finché l’Amministrazione non adotti un atto espresso di conclusione del procedimento.
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