Cassazione Penale, Sentenza n. 45779/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna nei confronti dell'Autorità giudiziaria francese, deducendo la sussistenza dei motivi di rifiuto alla consegna ex art. 18-bis, lett. a) e b), e la necessità di accertamenti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, legge n. 69/2005. La difesa ha sostenuto che le condotte contestate si sono svolte interamente in Italia e che era pendente, presso la Procura di Torino (proc. pen. n. 11244/24 RGNR), un procedimento per fatti identici, nonché che gli stessi dispositivi e documenti erano stati sequestrati in Italia, elementi da cui deriverebbe l'obbligo o la facoltà di rifiuto della consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che, avendo ricevuto dalla Procura di Torino una attestazione del 4 ottobre 2024 circa l'inesistenza di un procedimento pendente in Italia per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto europeo, ha escluso i motivi di rifiuto. La Corte ha ricordato che: per la lett. a) dell'art. 18-bis non è sufficiente la sola potenziale giurisdizione italiana; occorre l'esistenza di indagini o attività tali da dimostrare l'effettiva volontà dello Stato di affermare la giurisdizione; per la lett. b) è necessaria la pendenza di un procedimento in Italia riguardante gli stessi fatti e raggiunto uno "stadio qualificato" oltre il mero svolgimento di indagini. La mera sovrapponibilità di beni sequestrati non prova l'identità dei fatti. Non era quindi necessario disporre ulteriori accertamenti ex art. 16, comma 2. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 20 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, lett. a)
La lett. a) consente il diniego facoltativo della consegna quando i fatti sono stati commessi in parte nel territorio dello Stato e vi sia un'effettiva volontà dell'ordinamento interno di affermare la giurisdizione; non basta la sola potenziale giurisdizione, è necessaria la presenza di indagini o attività probatorie che dimostrino detta volontà
legge 20 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, lett. b)
La lett. b) richiede che per i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto sia pendente in Italia un procedimento penale in uno stadio qualificato (non mero svolgimento di indagini); solo in tale evenienza può sussistere il motivo di rifiuto
legge 20 aprile 2005, n. 69 - art. 16, comma 2
Prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di compiere accertamenti integrativi per verificare l'identità o diversità dei fatti tra procedimenti; tuttavia la Corte ha ritenuto che, di fronte a una attestazione inequivoca della Procura circa l'assenza di procedimento, non sussisteva l'obbligo di attivare tali poteri
Decisione Quadro 2002/584/GAI - art. 4, par. 7, lett. a)
Richiamata per confermare che, anche a livello europeo, il rifiuto della consegna per fatti in parte commessi nello Stato di esecuzione presuppone più di una mera potenziale competenza: occorre un'effettiva situazione oggettiva (p.es. indagini avanzate) che indichi la volontà dello Stato di affermare la giurisdizione
legge 20 aprile 2005, n. 69 - art. 22, comma 5
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Per ottenere il rifiuto di consegna ai sensi dell'art. 18-bis lett. a) non è sufficiente dimostrare una mera potenziale giurisdizione italiana: occorre provare l'esistenza di indagini o attività concrete che manifestino l'effettiva volontà dell'Italia di perseguire i medesimi fatti.
- Per invocare l'art. 18-bis lett. b) è necessario che sia effettivamente pendente in Italia un procedimento relativo agli stessi fatti e che questo abbia raggiunto uno "stadio qualificato" (non limitato al semplice avvio di indagini): il mero avviso di garanzia o attività di indagine non sempre bastano.
- La produzione in giudizio di una attestazione ufficiale della Procura che dichiari l'assenza di procedimento per gli stessi fatti è determinante e può escludere l'obbligo del giudice di svolgere ulteriori accertamenti ex art. 16, comma 2.
- La sovrapponibilità o identità di beni o documenti sequestrati in Italia e nello Stato richiedente non è di per sé prova dell'identità dei fatti oggetto dei procedimenti; è necessaria una dimostrazione puntuale della corrispondenza tra capi di imputazione e fatti investigati.
- La difesa che intende contrastare una consegna dovrebbe produrre elementi concreti e documentali che dimostrino la pendenza in Italia di un procedimento relativo agli stessi fatti e il suo livello di approfondimento (atti che evidenzino fasi processuali qualificate), non limitandosi a deduzioni generiche.
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