Cassazione Civile, Ordinanza n. 17124/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di contributi consortili versati per gli anni 2011-2014. Il contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo, in sostanza, che l’imposizione fosse illegittima per mancanza di un beneficio fondiario sugli immobili, e aveva richiamato una precedente sentenza di merito e una consulenza tecnica che avrebbero escluso benefici di scolo o idraulici. La CTR aveva però riformato la decisione favorevole al contribuente, ritenendo che i contributi di bonifica fossero legittimamente riscossi a ruolo ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 e che, non essendo stati impugnati i relativi atti esattoriali, l’istanza di rimborso fosse inammissibile. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contrasto giurisprudenziale sulla c.d. clausola di continuità dell’art. 17, comma 3; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la prova dell’illegittimità dell’imposizione era stata fornita con una sentenza e una CTU; (3) violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per mancata compensazione delle spese in presenza di contrasto interpretativo sulla riscossione mediante ruolo dei contributi consortili. In memoria il ricorrente ha rinunciato al primo motivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al primo motivo, dichiarandolo superfluo da esaminare. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura ex art. 115 c.p.c. era inconferente rispetto alla ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la CTR aveva fondato la decisione sull’omessa impugnazione degli atti esattoriali e sulla conseguente definitività del titolo, da cui deriva l’inammissibilità della successiva istanza di rimborso. Il motivo non aveva attaccato questa autonoma ratio, e quindi, anche se fondato, non avrebbe potuto determinare la cassazione della decisione. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto la soccombenza del ricorrente derivava comunque dalla ratio principale sulla definitività degli atti non impugnati. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta rinunciata, quindi non scrutinata nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
secondo e terzo motivo di ricorso
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per mancata aggredizione della ratio decidendi autonoma e per il carattere discrezionale della regolazione delle spese.
art. 115, primo comma, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 115 ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove dedotte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove offerte dalle parti rientra nel potere del giudice di merito ed è sottratta alla censura ex art. 115 c.p.c.
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999
c.d. "clausola di continuità"
È richiamato come norma che consente la riscossione tramite ruolo dei contributi consortili e che, secondo la CTR, rende ultravigente la disciplina previgente.
art. 21 r.d. n. 215 del 1933
La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui, anche se tale disposizione fosse stata abrogata, resterebbe operativa per effetto della clausola di continuità dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La richiesta di compensazione delle spese è stata respinta perché il controllo di legittimità sulle spese è limitato e la valutazione di opportunità resta al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al motivo formulata dal difensore è stata ritenuta efficace anche senza sottoscrizione della parte o specifico mandato, perché non comporta disposizione del diritto controverso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non investe tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: una ratio non censurata è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non consiste in una diversa valutazione del materiale probatorio, ma soltanto nell’avere posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi.
- In materia di rimborsi tributari, se il contribuente non impugna l’atto impositivo o la cartella che reca la pretesa, la definitività del titolo preclude la successiva istanza di rimborso riferita a quel medesimo titolo.
- La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge.
- La rinuncia a uno specifico motivo di ricorso può essere efficacemente dichiarata dal difensore senza necessità di formale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., quando si tratti di mera scelta tecnica impugnatoria e non di disposizione del diritto sostanziale.
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