Cassazione Civile, Ordinanza n. 04852/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006, con recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di un lavoratore autonomo. L’Ufficio contestava che il contribuente, pur iscritto all’AIRE e formalmente residente nel Principato di Monaco, fosse in realtà residente in Italia e quindi soggetto all’imposizione italiana. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la C.T.R. Puglia aveva rigettato l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo: a) non applicabile la presunzione di residenza in Italia per i soggetti trasferiti in Paesi black list, perché la norma sarebbe stata inapplicabile retroattivamente; b) comunque non provata dall’Ufficio la permanenza del contribuente in Italia per almeno 185 giorni o il centro principale dei suoi interessi nel territorio italiano; c) irrilevante, ai fini della decisione, l’asserito giudicato esterno su annualità diverse. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR e dell’art. 2697 c.c., per errata esclusione della presunzione di residenza in Italia e inversione dell’onere della prova; 2) violazione dell’art. 2 TUIR, per avere la C.T.R. trascurato gli elementi sostanziali indicativi della residenza italiana (presenza in Italia del contribuente e dei familiari, luogo di attività professionale, interessi patrimoniali) e valorizzato solo dati formali riferiti a Monaco; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su annualità precedenti e successive. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri due, affermando che la presunzione relativa di residenza prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR era pienamente applicabile all’anno 2006, poiché la norma era in vigore dal 1.1.1999 e l’atto impositivo era stato emesso nel 2010. Ha precisato che la disciplina successiva non aveva inciso sulla sostanza della regola, per cui il cittadino cancellato dall’anagrafe e trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata si presume residente in Italia salvo prova contraria, spettando dunque al contribuente dimostrare l’effettività della residenza estera. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’Accordo Italia-Monaco sullo scambio di informazioni, perché privo di efficacia retroattiva rispetto all’anno d’imposta in contestazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l’applicazione della presunzione di residenza in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR per l’anno d’imposta 2006 e quindi errata la decisione della C.T.R. che ne aveva escluso l’operatività per asserita irretroattività. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi espressi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, TUIR
La presunzione relativa di residenza in Italia del contribuente cancellato dall’anagrafe e trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata è applicabile all’anno d’imposta 2006; non si tratta di applicazione retroattiva se la norma era già in vigore. Spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’effettiva residenza estera.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova contraria, una volta contestata dall’Ufficio la residenza in un Paese black list, grava sul contribuente.
art. 2 TUIR
Per la residenza fiscale rilevano i criteri sostanziali della presenza nel territorio dello Stato e del centro degli interessi; la mera formalità documentale estera non è decisiva se non supportata da accertamento sostanziale.
art. 2909 c.c.
Richiamato come norma sul giudicato esterno, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato esterno, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale
art. 12, comma 2; art. 13
Le regole convenzionali sulla determinazione della residenza non sono applicabili al caso concreto perché l’Accordo non ha efficacia retroattiva rispetto all’anno d’imposta 2006.
Massime di principio
- La presunzione relativa di residenza fiscale prevista per i soggetti trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata si applica ai periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della norma e non può essere esclusa per il solo fatto che l’accertamento sia stato emesso in epoca successiva.
- Quando opera la presunzione di residenza in Italia per trasferimento in Paese black list, il contribuente deve offrire una prova concreta dell’effettiva residenza estera; non basta richiamare elementi meramente formali o documentali.
- Ai fini della residenza fiscale, il giudice deve verificare gli indici sostanziali del collegamento con il territorio dello Stato, come presenza fisica, luogo dell’attività professionale e centro degli interessi patrimoniali e familiari.
- Le disposizioni convenzionali sopravvenute che disciplinano la residenza fiscale non si applicano retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori se il testo dell’accordo ne limita espressamente l’efficacia temporale.
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