Cassazione Penale, Ordinanza n. 34029/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando l’unico motivo generico e privo dell’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali a sostegno della richiesta; ha inoltre osservato che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in equivalenza alle aggravanti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 14 maggio 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la sua responsabilità penale per furto pluriaggravato, già affermata dal Tribunale di Napoli. Con l’unico motivo ha denunciato vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le attenuanti erano già state riconosciute dalla Corte territoriale, in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, e che il ricorso non indicava specifiche ragioni di diritto né dati di fatto a sostegno della doglianza.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, nel censurare il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, formuli deduzioni generiche senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della richiesta.
- Non è fondata la doglianza di omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche quando queste risultino già riconosciute dal giudice di merito, sia pure in regime di equivalenza con le aggravanti contestate.
Come è indicizzato
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