Cassazione Civile, Ordinanza n. 29429/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo accolta dal tribunale, che ha ammesso al passivo del fallimento un credito ipotecario derivante da un mutuo fondiario stipulato nel 2014. Il fallimento ha impugnato il decreto sostenendo, con il primo motivo, che il mutuo fondiario era nullo per difetto di causa perché in concreto utilizzato per estinguere pregresse esposizioni chirografarie verso la stessa banca, trasformando un debito non garantito in debito ipotecario; ha richiamato gli artt. 1325 e 1418 c.c. e gli artt. 38 ss. TUB. Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale avesse erroneamente escluso la contestazione sulla dazione delle somme, quando invece la difesa di merito aveva affermato che il finanziamento era meramente solutorio e supportato da documentazione. In memoria ha insistito sulla mancanza di reale traditio e sulla lesione della par condicio creditorum. Un terzo motivo, poi assorbito, riguardava la consapevolezza della banca dello stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del fallimento si scontrassero con il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il mutuo solutorio, anche fondiario, si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, senza che rilevi la sua immediata destinazione a estinguere debiti pregressi verso la banca mutuante. Ha inoltre precisato che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e che la finalizzazione al ripianamento di passività pregresse non integra nullità del contratto, potendo semmai rilevare sul diverso piano dell’eventuale revocatoria o inefficacia degli atti in frode ai creditori. Poiché il decreto impugnato si era conformato a tali principi, i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili e il terzo assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del mutuo per difetto di causa; la Corte nega che la destinazione solutoria delle somme nel mutuo fondiario comporti difetto causale.
art. 1418 c.c.
Invocato per sostenere la nullità del contratto e dell’ipoteca; la Corte esclude che il mutuo solutorio fondiario sia nullo per mancanza di causa.
artt. 38 ss. TUB
La disciplina del mutuo fondiario è letta nel senso che non prevede un mutuo di scopo e non impone una specifica destinazione delle somme.
art. 1813 c.c.
Il mutuo si perfeziona con la traditio o con la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario, da cui nasce l’obbligo di restituzione.
art. 182-bis l.fall.
Richiamato come indice che l’ordinamento conosce il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito.
art. 182-quater l.fall.
Richiamato in relazione alla ristrutturazione del debito mediante finanziamento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per la violazione di legge dedotta nei primi due motivi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma processuale invocata per l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il mutuo è validamente perfezionato quando la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se l’accredito e l’utilizzo avvengono immediatamente per estinguere pregresse esposizioni debitorie verso il mutuante.
- Nel mutuo fondiario la destinazione delle somme al ripianamento di debiti pregressi non integra, di per sé, difetto di causa né nullità del contratto, poiché la causa è data dall’immediata disponibilità di denaro contro garanzia ipotecaria e dall’obbligo di restituzione.
- La finalizzazione solutoria dell’operazione può eventualmente rilevare sul piano dell’inefficacia o della revocatoria, ma non determina automaticamente la nullità del mutuo o dell’ipoteca.
- L’eventuale pregiudizio per la massa dei creditori derivante dall’uso del mutuo come mezzo di ristrutturazione del passivo deve essere contrastato con gli strumenti specifici predisposti dall’ordinamento, non con una qualificazione in termini di nullità negoziale.
- In sede di legittimità, è inammissibile censurare un decreto che si sia conformato a un principio di diritto consolidato, quando la doglianza miri sostanzialmente a riproporre l’orientamento ormai superato.
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