Cassazione Civile, Ordinanza n. 35958/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un perito assicurativo volta a ottenere dalla compagnia assicurativa il pagamento del compenso per attività connesse alla definizione di sinistri stradali. Il giudice d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto improponibile la domanda perché inserita in una serie molto ampia di iniziative giudiziarie promosse dallo stesso professionista, tutte aventi identico petitum e causa petendi, considerate espressione di un abusivo frazionamento di un credito unitario. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) l’inesistenza di un rapporto obbligatorio unitario e la possibilità di chiedere adempimento parziale ex art. 1181 c.c.; 2) l’omessa/insufficiente motivazione sulla contestazione della documentazione prodotta in copia dalla controparte; 3) l’erroneità della valutazione circa il valore di un documento del 18/09/2006 e la violazione di norme sulla concorrenza e sui compensi professionali, sostenendo l’assenza di un accordo valido sui compensi e l’eventuale nullità dell’intesa; 4) la violazione dell’art. 19-quaterdecies L. 172/2017; 5) l’erronea interpretazione dei principi delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito, ribadendo che gli incarichi erano autonomi e quindi le pretese potevano essere proposte separatamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, confermando che, quando crediti diversi ma riconducibili allo stesso rapporto e allo stesso fatto costitutivo sono dedotti in giudizi separati senza un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, la domanda è improponibile per abuso del processo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che la contestazione della copia di un documento deve indicare chiaramente il documento e gli aspetti di divergenza dall’originale, cosa non avvenuta. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto delle censure sul frazionamento del credito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1181 c.c.
invocato dal ricorrente come fondamento della facoltà del creditore di chiedere un adempimento parziale; la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto, ritenendo prevalente il divieto di abuso del frazionamento del credito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio motivazionale; il motivo è stato poi dichiarato inammissibile o assorbito secondo i casi.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la censura non ha inciso sull'esito perché assorbita o comunque non accolta.
L. 166/1992
citata nel terzo motivo dal ricorrente, senza che la Corte ne riconoscesse una violazione decisiva.
L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2 e 3
richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità di eventuali pattuizioni sui compensi e un abuso di posizione dominante; le censure sono rimaste assorbite.
L. 172/2017, art. 19-quaterdecies
dedotto come parametro di violazione nel quarto motivo; motivo assorbito.
art. 88 c.p.c.
interpretato in chiave costituzionalmente orientata: il processo non deve essere frutto di abuso e la condotta processuale scorretta può giustificare una pronuncia di improponibilità/inammissibilità della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 375, comma 2, c.p.c.
citato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
citato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le domande relative a crediti diversi ma riferibili a un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in mancanza, la frammentazione dell'azione integra abuso del processo.
- Quando le pretese frammentate sono riconducibili allo stesso rapporto e allo stesso fatto costitutivo, e la loro separazione comporta duplicazione di attività istruttoria, rischio di giudicati contrastanti e aggravio ingiustificato per il debitore, il giudice può dichiarare improponibile la domanda senza esaminarne il merito.
- La facoltà del creditore di chiedere un adempimento parziale ex art. 1181 c.c. non legittima, di per sé, la proliferazione di giudizi identici se la situazione concreta non evidenzia un interesse meritevole alla trattazione separata.
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata: occorre indicare il documento contestato e i profili di difformità dall'originale; contestazioni generiche o di stile non sono idonee.
- Se un motivo di ricorso investe questioni che restano prive di incidenza autonoma dopo il rigetto della censura principale, esso può essere dichiarato assorbito.
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