Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.12.2024.

Giustizia amministrativa202503070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva la carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 dicembre 2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nella misura di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente mediante accredito complessivo di 2.000 euro destinati alla formazione professionale. Il titolo era stato notificato il 17 febbraio 2025, ma era rimasto ineseguito. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero, pur costituendosi formalmente, non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era documentata e che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, limitatamente al contributo per la formazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato con riferimento all'onere del contributo unificato secondo legge.

Massime di principio

  • Quando un'Amministrazione non dà esecuzione a un titolo giudiziale definitivo, il beneficiario può agire in ottemperanza dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione del titolo definitivo e dell'inadempimento, unita alla mancata contestazione dell'Amministrazione, è sufficiente a fondare la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia e, quando svolge funzioni commissariali nell'ambito dei propri compiti istituzionali, può non essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.