Sentenza n. 1998/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Firenze di diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto d’armi per uso sportivo, deducendo: violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., travisamento e carenza dei presupposti, nonché ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale, anche perché le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto sarebbero state valutate in modo inadeguato; violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, proporzionalità e adeguatezza. Il diniego era fondato su vari procedimenti penali, alcuni estinti per prescrizione o non conclusi con condanna, e sulla condanna di primo grado per lesioni volontarie, appellata e non definitiva, relativa a una lite con il comodatario di un maneggio di proprietà del ricorrente. In replica, il ricorrente ha contestato che tale episodio fosse sufficiente e ha sostenuto che il rischio di abuso non fosse pertinente a una licenza per uso sportivo.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente e respinto le censure. Ha ritenuto che il rilascio del porto d’armi non costituisca un diritto assoluto e presupponga una valutazione ampiamente discrezionale e prognostica dell’affidabilità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o incoerenza. La condanna non definitiva per lesioni volontarie, basata su una ricostruzione dei fatti non specificamente contestata, era sufficiente anche da sola a fondare il giudizio cautelativo di pericolo di abuso; il ricorrente non aveva allegato circostanze concrete idonee a dimostrare che il rischio fosse stato neutralizzato dal tempo trascorso. La natura violenta dell’episodio consentiva di inferire il rischio anche se sorto da una lite civilistica. Il TAR ha quindi ritenuto superfluo esaminare le ulteriori vicende penali e le relative censure. Ha respinto anche la tesi secondo cui il rischio sarebbe limitato ai titoli per difesa personale o caccia: esso sussiste anche per il porto d’armi a fini sportivi, pure al di fuori del poligono. Ricorso respinto; condanna alle spese di € 2.000,00 in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.
Il rilascio del titolo è subordinato a una valutazione rigorosa e prognostica dell’affidabilità e della sicurezza del richiedente; l’autorità può negarlo quando gli elementi disponibili fondino un rischio attendibile di abuso.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le valutazioni compiute dalla Questura di Firenze costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.
La motivazione del diniego è sufficiente quando rende riconoscibile la valutazione prognostica e cautelativa posta a fondamento della decisione, senza travisamenti o manifesta illogicità; nel caso concreto l’episodio di violenza giustificava il giudizio negativo.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Dopo l’acquisizione delle osservazioni da parte dell’interessato, l’istanza era rigettata dal decreto -OMISSIS- n. -OMISSIS- del Questore di Firenze (notificato al patrocinio del ricorrente con P.E.C. del -OMISSIS-) che rilevava l’inconferenza delle osservazioni presentate nel procedimento (limitate “alle sole vicende immobiliari inerenti all’attività lavorativa svolta) e la complessiva mancanza del requisito della buona condotta.
Il testo dà conto dell’acquisizione delle osservazioni procedimentali e della loro valutazione da parte dell’amministrazione; la censura di violazione del contraddittorio è stata respinta nel quadro del rigetto complessivo delle doglianze.
Massime di principio
- Il porto d’armi è un’eccezione al divieto generale di detenere armi e non costituisce un diritto assoluto: l’autorità di pubblica sicurezza può subordinare il rilascio alla piena affidabilità del richiedente e alla ragionevole previsione di un uso corretto dell’arma.
- La valutazione del rischio di abuso delle armi ha natura prognostica e probabilistica e non richiede il grado di certezza proprio dell’accertamento penale: è sufficiente che, sulla base degli elementi disponibili, l’abuso risulti più probabile che non.
- Una condanna non definitiva per un episodio di violenza contro una persona può, anche isolatamente, sorreggere il diniego di una licenza di porto d’armi, se la ricostruzione fattuale non è specificamente contestata e non risultano elementi concreti idonei a neutralizzare il rischio.
- Il decorso del tempo non neutralizza automaticamente il significato di un episodio violento ai fini dell’affidabilità nell’uso delle armi; spetta al richiedente allegare circostanze concrete che consentano di ritenere superato il rischio.
- Il rischio di abuso rileva anche per il porto d’armi a uso sportivo, poiché non è circoscritto all’uso dell’arma per difesa personale o caccia e può sussistere anche al di fuori del poligono.
- La valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza è sindacabile dal giudice sotto i profili della ragionevolezza e della coerenza, non potendo essere annullata in assenza di manifesta illogicità o travisamento.
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