Sentenza n. 753/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di risoluzione immediata di un protocollo d’intesa per gravi e reiterate inadempienze
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni hanno impugnato la comunicazione del direttore del Distretto Sanitario Unico con cui era stato risolto immediatamente il protocollo d’intesa stipulato dall’Azienda Sanitaria Provinciale con una delle associazioni, con il coinvolgimento delle altre due, per offrire agli utenti supporto nell’attivazione del percorso di tutela in caso di mancata erogazione delle prestazioni sanitarie nei tempi prescritti. Sono stati dedotti: incompetenza dell’organo adottante, poiché il protocollo era stato sottoscritto dal Commissario Straordinario dell’azienda; omessa comunicazione di avvio del procedimento; carenza istruttoria e insussistenza degli inadempimenti contestati. Nelle more del giudizio, l’azienda sanitaria ha stipulato con una delle associazioni un nuovo protocollo avente a oggetto le medesime prestazioni. Per tale ragione, alla camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di annullamento, insistendo per il solo accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento, poiché le ricorrenti non avevano più interesse alla rimozione dell’atto e avevano rinunciato a tale domanda. Ha tuttavia accertato l’illegittimità della comunicazione per incompetenza. Il protocollo d’intesa era stato sottoscritto dal Commissario Straordinario dell’azienda sanitaria e l’atto diretto a porre fine al rapporto avrebbe dovuto essere adottato dall’organo di vertice competente. In applicazione del principio del contrarius actus, gli atti di secondo grado adottati in autotutela devono seguire la medesima procedura dell’atto originario ed essere adottati dallo stesso organo che lo ha emanato. Il giudice ha esaminato prioritariamente il vizio di incompetenza e ha assorbito le ulteriori censure, ritenendo che l’accertamento dell’incompetenza esaurisse l’oggetto della decisione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 34, comma 2, c.p.a.
anche ai sensi ex art. 34, comma 2 c.p.a.
È richiamato per affermare che, in presenza di incompetenza, il giudice deve limitarsi a rilevare il vizio, senza esaminare nel merito le ulteriori censure.
art. 34, comma 3, c.p.a.
accertamento di illegittimità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a.
Consente, venuto meno l’interesse all’annullamento, di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini indicati dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il vizio di incompetenza deve essere esaminato prioritariamente rispetto alle censure sostanziali, perché il suo eventuale accoglimento impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito dell’esercizio del potere da parte dell’organo competente.
- Quando un provvedimento originario è stato adottato da un determinato organo, l’atto successivo diretto a revocarlo, risolverlo o comunque ritirarlo in autotutela deve essere adottato dallo stesso organo, secondo il principio del contrarius actus, salvo diversa attribuzione normativa della competenza.
- L’accertamento dell’incompetenza esaurisce l’oggetto del giudizio e comporta l’assorbimento delle ulteriori censure sostanziali, poiché l’esame di tali doglianze implicherebbe una valutazione ipotetica dell’eventuale successivo esercizio del potere da parte dell’organo competente.
- La sopravvenuta stipulazione di un nuovo accordo avente il medesimo oggetto può determinare il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’atto precedente; in tal caso, se il ricorrente vi insiste e ne ricorrono i presupposti, il giudice può limitarsi ad accertarne l’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
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