Cassazione Penale, Ordinanza n. 24252/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato dichiarato colpevole in appello del reato di falsa testimonianza e, in un primo momento, destinatario di un’ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza di condanna. Contro tale ordinanza egli proponeva ricorso straordinario per errore di fatto, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza fino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dalla Corte d’appello di Lecce. Sosteneva che la Corte di cassazione avesse omesso di rilevare l’estinzione del reato per prescrizione, poiché il fatto era stato commesso il 19 ottobre 2017 e, a suo dire, non vi erano state sospensioni del termine prescrizionale; richiamava inoltre la disciplina più favorevole conseguente all’abrogazione, ad opera della legge n. 134 del 2021, della sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., invocandone l’applicazione retroattiva ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Deduceva infine di attendere la definizione della questione di legittimità costituzionale sul regime di applicabilità di tale disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 38/2026, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, compreso quello oggetto del procedimento, commesso il 19 ottobre 2017. Pertanto non era configurabile l’errore di fatto denunciato, poiché il reato non doveva considerarsi prescritto secondo la disciplina vigente ratione temporis. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
indica il reato per cui l'imputato era stato dichiarato colpevole in appello; la decisione non ne rivaluta il merito
art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.
disciplina la sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017; la Corte ne afferma l'applicabilità ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134
non determina l'applicazione della disciplina abrogativa ai reati commessi nel periodo coperto dalla normativa precedente, secondo la lettura accolta dalla Corte costituzionale e recepita in cassazione
art. 2, quarto comma, c.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina più favorevole, ma il motivo è ritenuto infondato
art. 344-bis c.p.p.
la Corte osserva che l'improcedibilità introdotta da questa norma non si applica ai reati commessi sotto il vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 38/2026
ritenuta decisiva: esclude l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata e chiarisce che non vi è effetto retroattivo della riforma del 2021 sui fatti commessi sotto il vigore della normativa precedente
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l’asserito errore presuppone una diversa interpretazione della disciplina applicabile e non l’erronea percezione di un dato processuale decisivo.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 2 c.p. e della valutazione della legge penale più favorevole, non è consentito selezionare singole disposizioni di riforme successive per costruire una 'terza legge': occorre considerare l’assetto complessivo della disciplina nel suo combinato disposto.
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza da essa coperto, anche se successivamente una riforma ne abbia disposto l’abrogazione; l’abrogazione non produce retroattivamente l’effetto di eliminare la sospensione per i fatti commessi prima della nuova legge nei limiti temporali indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
- L’introduzione di un diverso meccanismo di improcedibilità dell’impugnazione non rende automaticamente più favorevole la disciplina sopravvenuta quando tale meccanismo non sia applicabile ai reati commessi sotto la disciplina precedente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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