Sentenza n. 2895/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti, emesso da GSE S.p.A., Funzione Precontenzioso, del 30.10.2025, prot. n. GSE/P 20250102927, ricevuto in data 30 ottobre 2025, con cui è stata respinta l'istanza di accesso documentale formulata da CORAP in l.c.a. in data 18 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche formatosi per silenzio, sull’istanza di accesso documentale relativa ai rapporti tra il Gestore dei Servizi Energetici e la società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio chiedeva al GSE documentazione relativa alla richiesta e all’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in rete di energia da parte della società controinteressata, nonché contratti, convenzioni, rapporti e possibili cessioni di credito concernenti contributi, sovvenzioni o altre prestazioni economiche. L’istanza era motivata dall’asserito credito contrattuale vantato dal Consorzio nei confronti della società, in relazione a obblighi economici asseritamente inadempiuti, e dalla necessità di tutelare la massa creditoria. La società controinteressata si opponeva, deducendo la genericità e il carattere esplorativo della richiesta e l’assenza di strumentalità rispetto a una situazione giuridica concreta. Il Consorzio impugnava il diniego deducendo: violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo la concretezza e attualità dell’interesse; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, per avere il GSE recepito acriticamente l’opposizione della controinteressata; violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ed erronea ponderazione degli interessi, per avere fatto prevalere la riservatezza della controinteressata sull’interesse difensivo del Consorzio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli infondati. L’interesse all’accesso deve essere concreto, attuale e diretto, preesistere all’istanza e non essere costruito mediante l’ostensione richiesta. Nel caso concreto, il Consorzio non aveva intrapreso un autonomo giudizio civile per il recupero del credito e mirava a verificare, attraverso l’accesso, l’eventuale esistenza di rapporti contrattuali tra la società e il GSE che avrebbero potuto rendere utile una futura azione giudiziaria. La richiesta, riferita a tutti i contratti, convenzioni, rapporti e possibili cessioni di credito, senza delimitazione temporale né sufficiente specificazione dei documenti, aveva pertanto carattere generico ed esplorativo. Essa avrebbe imposto al GSE una ricerca indiscriminata su un complesso non individuato di atti e rapporti commerciali, traducendosi in un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione e sui rapporti con la controinteressata. Il secondo motivo è stato respinto perché, decorso il termine di trenta giorni, si era formato il silenzio-rigetto, che non necessita di motivazione; la successiva nota del GSE del 30 ottobre 2025 è stata ritenuta priva di valore provvedimentale e meramente esplicativa delle ragioni dell’opposizione della controinteressata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
L’accesso documentale richiede un interesse concreto, attuale e diretto, collegato a una situazione giuridicamente rilevante, e deve riferirsi a documenti specificamente individuati o individuabili; non può essere utilizzato per costruire ex post l’interesse o svolgere un’indagine esplorativa.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La prevalenza dell’accesso difensivo sulle esigenze di riservatezza presuppone comunque la sussistenza di un interesse difensivo concreto e di una domanda sufficientemente determinata; tale disposizione non legittima richieste generiche o esplorative.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione non è configurabile rispetto al silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, poiché il silenzio significativo produce direttamente l’effetto di diniego senza necessità di motivazione.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso documentale deve essere concreto, attuale e diretto e deve preesistere all’istanza; l’accesso non può essere utilizzato per acquisire informazioni allo scopo di verificare se esista una situazione giuridica da tutelare o per costruire ex post i presupposti di una futura azione giudiziaria.
- È generica ed esplorativa la richiesta di accesso che domanda indistintamente tutti i contratti, convenzioni, rapporti o documenti relativi a un soggetto, senza delimitazione temporale, senza sufficiente specificazione degli atti e senza certezza circa la loro esistenza o consistenza.
- L’accesso documentale deve riguardare documenti specifici, in possesso dell’amministrazione e indicati in modo sufficientemente preciso e circoscritto; non può trasformarsi in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa o sui rapporti commerciali dell’amministrazione con terzi.
- L’accesso difensivo può prevalere sulle esigenze di riservatezza soltanto quando sia riconoscibile una concreta strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela di una situazione giuridica già individuata; tale prevalenza non opera in presenza di una domanda meramente esplorativa.
- Decorso il termine previsto per la definizione dell’istanza di accesso, il silenzio dell’amministrazione assume valore di diniego e, in quanto silenzio significativo, non necessita di autonoma motivazione; una successiva comunicazione delle ragioni del rigetto non costituisce necessariamente un nuovo provvedimento.
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