Sentenza n. 178/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari - del decreto n. 453 del 10.12.2024 (trasmesso con nota ministeriale prot. n. 227087 del 10.12.2024) con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il “progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Guspini”, della potenza di 64,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guspini (SU)” (doc. 1); - del parere n. 493 del 21.11.2024 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (doc. 2); - del parere tecnico istruttorio espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 35528-P del 9.12.2024 (doc. 3); - ancorchè non conosciuta, della nota prot. 224214 del 6.12.2024 con la quale la Direzione Valutazioni ambientali del MASE ha richiesto al MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR il concerto sul provvedimento di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis, del D. Lgs. n. 152/2006; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: -il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna espresso con nota prot. n. 10487-A dell’8.6.2023; -la nota del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR – DG APAB Servizio II prot. 12638-I del 28.6.2023; - nonché la nota del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR – DG APAB Servizio III prot. 121153323 del 26.11.2024; - nonché per quanto occorrer possa: -della nota della Regione autonoma della Sardegna Assessorato difesa ambiente assunta al prot. MASE n. 0050700 del 4.3.2023; -la successiva nota della Regione autonoma della Sardegna Assessorato difesa ambiente assunta al prot. MASE n.0085547 del 30.5.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrivoltaico da 64,40 MW e alle opere di connessione alla rete elettrica, nonché i presupposti pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti VIA)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Guspini. Dopo un precedente ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, divenuto improcedibile per l’adozione del provvedimento finale, ha impugnato il decreto negativo di VIA e i relativi pareri. Ha dedotto: il mancato esercizio di un’autonoma valutazione da parte del MASE, che avrebbe recepito acriticamente i pareri istruttori, con difetto di motivazione e di istruttoria; la violazione delle disposizioni in materia di VIA, autorizzazione unica e promozione delle fonti rinnovabili; la violazione della partecipazione procedimentale e dell’obbligo di soccorso istruttorio, sostenendo che le carenze documentali avrebbero dovuto essere superate mediante richieste di integrazione o chiarimenti; la violazione del principio di dissenso costruttivo e di leale collaborazione, per non avere le amministrazioni indicato modifiche o prescrizioni idonee a rendere assentibile il progetto; l’illegittimità derivata del decreto per l’asserita erroneità dei pareri della Commissione e della Soprintendenza. Nel dettaglio, la ricorrente ha contestato le valutazioni concernenti la completezza della documentazione, gli impatti su acque, vegetazione, fauna, rumore ed elettromagnetismo, gli impatti cumulativi, la visibilità e l’inserimento paesaggistico, la vicinanza a siti della Rete Natura 2000 e a un’area IBA, nonché la presenza di beni archeologici e paesaggistici. Ha inoltre sostenuto che almeno il 97% dell’area fosse ex lege idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili e che i profili ostativi fossero mitigabili mediante prescrizioni.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al difetto di motivazione del decreto MASE, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem: il provvedimento finale richiamava espressamente e recepiva i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza, i quali contenevano le valutazioni tecniche e giuridiche poste a fondamento della decisione. Il MASE non era tenuto a riscrivere tali argomentazioni, soprattutto perché il procedimento era caratterizzato da valutazioni tecniche svolte da organi qualificati; un onere motivazionale più intenso sarebbe sorto in caso di discostamento dai pareri, non in caso di adesione alle loro risultanze. Il Collegio ha poi escluso la violazione del soccorso istruttorio e della partecipazione: nella VIA la completezza e l’esaustività della documentazione costituiscono presupposti essenziali per una valutazione attendibile degli impatti. Il principio di autoresponsabilità impone al proponente di presentare sin dall’inizio un quadro progettuale chiaro, coerente ed esaustivo; le integrazioni non possono essere utilizzate per colmare carenze sostanziali o per costruire progressivamente il progetto durante il procedimento. È stata esclusa anche la violazione del dissenso costruttivo. Tale principio non impone all’amministrazione di rendere sempre assentibile un progetto né di proseguire indefinitamente il procedimento alla ricerca di una soluzione alternativa. Nel procedimento di VIA, distinto da quello di autorizzazione unica, l’amministrazione verifica gli impatti significativi sull’ambiente; la ponderazione tra l’interesse ambientale e l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili è rimessa alla successiva autorizzazione unica. Anche un dissenso assoluto è quindi ammissibile quando l’amministrazione ritenga non superabili gli impatti o l’inadeguatezza del progetto. Nel merito tecnico, il TAR ha ritenuto che i pareri avessero adeguatamente evidenziato le carenze progettuali e gli impatti su vegetazione, fauna, corridoi ecologici, siti Natura 2000, area IBA, beni archeologici e paesaggistici. Le contestazioni della ricorrente esprimevano al più una diversa opinione tecnica, ma non dimostravano manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza istruttoria, unici profili idonei a consentire il sindacato giudiziale su valutazioni di VIA caratterizzate da discrezionalità tecnica e amministrativa. La qualificazione di parte dell’area come idonea ex lege non è stata ritenuta decisiva, anche perché erano presenti evidenze archeologiche entro il raggio previsto dalla normativa e beni tutelati, compresa una domus de janas dichiarata di interesse culturale prima della conclusione del procedimento. Le sopravvenienze verificatesi durante l’istruttoria, purché anteriori alla conclusione del procedimento, dovevano essere considerate. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni costituite, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 3 e 25 d.lgs. 152/2006
Il decreto di VIA può motivare mediante il richiamo e il recepimento dei pareri istruttori, purché le ragioni della decisione siano conoscibili e sindacabili.
artt. 23 e ss. d.lgs. 152/2006
La VIA richiede un quadro progettuale chiaro, coerente ed esaustivo e costituisce un procedimento autonomo volto alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Il proponente può procedere a integrazioni e modifiche secondo la scansione procedimentale prevista, ma non può presentare indefinitamente nuove versioni del progetto; le carenze sostanziali non sono necessariamente sanabili mediante integrazioni.
art. 12 d.lgs. 387/2003
La ponderazione comparativa tra l’interesse ambientale e gli altri interessi pubblici e privati, incluso quello alla produzione di energia da fonti rinnovabili, si svolge nell’ambito del distinto procedimento di autorizzazione unica.
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
La qualificazione di un’area come idonea ex lege non esclude la valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici né prevale automaticamente sulle evidenze archeologiche e sulle altre criticità rilevate nel procedimento di VIA.
art. 10, comma 3, lett. a), e art. 13 d.lgs. 42/2004
La dichiarazione di interesse culturale intervenuta prima della conclusione del procedimento di VIA deve essere considerata dall’amministrazione quale sopravvenienza istruttoria.
art. 142 d.lgs. 42/2004
La presenza di beni paesaggistici e delle relative fasce di rispetto costituisce elemento valutabile nell’apprezzamento degli impatti del progetto.
artt. 1 e ss., 6, comma 1, lett. b), e 14-ter l. 241/1990
I principi di collaborazione, partecipazione e dissenso costruttivo non impongono all’amministrazione di formulare sempre prescrizioni o soluzioni alternative né di supplire alle carenze progettuali sostanziali del proponente.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il precedente ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile per sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo.
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento di VIA può essere resa per relationem mediante il richiamo espresso a pareri istruttori tecnici, quando tali pareri siano conoscibili, contengano le ragioni della decisione e siano stati effettivamente recepiti dall’autorità procedente; l’amministrazione non deve riprodurne integralmente il contenuto, salvo che intenda discostarsene.
- Nel procedimento di VIA il proponente è gravato da un rigoroso onere di autoresponsabilità e deve presentare sin dall’avvio un quadro progettuale chiaro, coerente, completo e attendibile. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare carenze sostanziali che impediscano la stessa valutazione degli impatti ambientali o per costruire progressivamente il progetto.
- Il principio di dissenso costruttivo non impone all’amministrazione di rendere comunque assentibile ogni progetto né di proseguire indefinitamente il procedimento alla ricerca di modifiche progettuali, soprattutto quando gli impatti risultino non superabili o il quadro progettuale sia sostanzialmente carente.
- La VIA è autonoma rispetto al procedimento di autorizzazione unica: nella VIA si accertano gli impatti significativi sull’ambiente, mentre la ponderazione comparativa tra l’interesse ambientale e gli altri interessi pubblici e privati, compreso quello alla produzione di energia rinnovabile, avviene nella successiva autorizzazione unica.
- Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio di compatibilità ambientale solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza o inadeguatezza dell’istruttoria; la mera opinabilità della valutazione tecnica non è sufficiente a determinarne l’illegittimità.
- Nel procedimento amministrativo devono essere considerate le sopravvenienze normative e fattuali rilevanti intervenute durante l’istruttoria, purché anteriori alla conclusione del procedimento.
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