Cassazione Civile, Ordinanza n. 18359/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA 2012 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato l'IVA sulle prestazioni rese da una società operante nel campo della chiropratica, ritenute non esenti. I contribuenti avevano sostenuto che tali prestazioni dovessero beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie. La CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la chiropratica non fosse attività sanitaria in mancanza del regolamento attuativo previsto dalla legge. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 633/1972, in combinato con la direttiva IVA, sostenendo che l'esenzione spetti anche al chiropratico, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e unionale. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, per l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società cessata. Con il terzo motivo hanno denunciato omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'esenzione IVA per le prestazioni di chiropratica non possa essere negata solo per la mancata emanazione del regolamento attuativo, dovendosi verificare in concreto se la prestazione abbia natura sanitaria e se il prestatore possieda qualificazione adeguata. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è il vizio dedotto per censurare la qualificazione giuridica data dalla CTR all'attività di chiropratica ai fini IVA.
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 633/1972
prevede l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie; la Corte ne afferma l'applicabilità alle prestazioni chiropratiche che presentino finalità di cura e siano rese da soggetti qualificati.
Direttiva 2006/112/CE, art. 132, paragrafo 1, lettera c)
l'esenzione non è riservata alle sole professioni regolamentate dalla legislazione nazionale; rilevano la natura sanitaria della prestazione e la qualificazione professionale del prestatore.
art. 2, comma 355, l. n. 244 del 2007
riconosce la chiropratica tra le attività mediche e prevede il registro dei dottori in chiropratica, ma la Corte esclude che la mancata attuazione regolamentare impedisca di per sé l'esenzione IVA.
conferma l'inquadramento del chiropratico nell'ambito delle professioni sanitarie e rafforza la lettura dell'attività come rispondente a finalità di interesse generale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamati dai ricorrenti per sostenere l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società cessata; motivo assorbito.
invocato dai ricorrenti in relazione alla non trasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci; motivo assorbito.
art. 6 e art. 7 CEDU
richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sulle sanzioni; motivo assorbito.
dedotto per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; motivo assorbito.
richiamato come base della richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; motivo assorbito.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie, non è decisivo che la professione sia già compiutamente regolamentata dalla normativa interna: il giudice deve verificare se la prestazione sia sanitaria alla persona e se il prestatore possieda qualifiche professionali adeguate.
- L'ambito regolamentare nazionale è soltanto uno degli elementi da considerare per valutare l'applicabilità dell'esenzione unionale; non può essere eretto a شرط esclusivo o dirimente se ciò contrasta con la direttiva IVA e con il principio di neutralità fiscale.
- In presenza di un riconoscimento legislativo dell'attività come appartenente all'area sanitaria o medica, il beneficio fiscale non può essere escluso in modo automatico per la sola mancanza di decreti attuativi, dovendo il controllo sui requisiti professionali essere svolto in concreto dal giudice di merito.
- Quando il motivo accolto definisce la lite anche nel merito, i motivi ulteriori restano assorbiti e la Corte può cassare senza rinvio, decidendo direttamente sulla domanda originaria se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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