Sentenza n. 1861/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso agli atti della gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, con ostensione parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e mancata messa a disposizione dei verbali riservati e degli atti relativi alla verifica di congruità
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura indetta nel novembre 2025 dal Comune di Lucca per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e adulti inabili fragili o non autosufficienti, ha chiesto l’annullamento degli atti di aggiudicazione e della comunicazione con cui era stata disposta la pubblicazione delle offerte dei primi cinque classificati con oscuramenti, nonché del parziale diniego del 4 giugno 2026. Ha domandato l’ostensione integrale dei verbali delle sedute riservate, del giudizio e degli atti relativi alla verifica di congruità dell’offerta economica vincitrice e dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria priva di omissis. La sentenza non definitiva n. 1368 del 26 giugno 2026 aveva già dichiarato irricevibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 contro la decisione di oscuramento dell’offerta; è rimasta da decidere, con il rito ordinario di accesso ex art. 116 c.p.a., la pretesa relativa alla restante documentazione. La ricorrente ha dedotto il diritto all’accesso ai documenti di gara e la violazione dell’obbligo di messa a disposizione previsto dall’art. 36 d.lgs. 36/2023.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda di accesso. Ha ordinato al Comune di Lucca di mettere a disposizione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza i verbali delle sedute riservate, il documento contenente la valutazione di congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria e i documenti, atti e informazioni connessi. Ha ritenuto che l’art. 36 d.lgs. 36/2023 imponga la messa a disposizione dei verbali e degli atti presupposti all’aggiudicazione ai concorrenti legittimati; il Comune non aveva adempiuto a tale obbligo. La mera possibilità che i verbali contenessero commenti o valutazioni riferiti a parti riservate delle offerte non giustificava il diniego, anche perché non era stata fornita prova concreta del rischio di rivelazione; spetta alla stazione appaltante evitare che nella verbalizzazione confluiscano indebitamente elementi riservati. Non è sindacabile l’interesse del concorrente all’accesso ai verbali quando l’ostensione è imposta direttamente dalla legge, né la loro utilità difensiva concreta. Anche la dichiarazione di congruità del RUP e la documentazione su cui essa si fonda sono ostensibili, trattandosi di atti della procedura di scelta del contraente, anche se interni. Non ha accolto la domanda relativa all’offerta economica dell’aggiudicataria, già nella disponibilità della ricorrente; la domanda relativa all’oscuramento dell’offerta tecnica era stata dichiarata irricevibile con la precedente sentenza non definitiva. Spese compensate per metà; le parti resistenti sono condannate al pagamento della metà residua, liquidata in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso pro quota del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 36/2023
il già citato art. 36 d.lgs. n. 36/2023, al primo comma, obbliga la stazione appaltante a mettere a disposizione di tutti i concorrenti non esclusi, oltre all’offerta dell’operatore aggiudicatario, “i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione”, e, al secondo comma, prevede che gli stessi documenti siano resi reciprocamente disponibili ai primi cinque classificati, unitamente alle rispettive offerte
La norma impone alla stazione appaltante di mettere a disposizione dei concorrenti non esclusi i verbali di gara e gli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione; ai primi cinque classificati sono inoltre rese reciprocamente disponibili le rispettive offerte. I verbali non possono essere sottratti in blocco all’accesso adducendo genericamente la possibile presenza di riferimenti a contenuti riservati.
art. 116 c.p.a.
con la sentenza non definitiva n. 1368 del 26 giugno 2026, il collegio ha dichiarato irricevibile la domanda, proposta ai sensi dell’art. 36 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, avente a oggetto la decisione di oscuramento dell’offerta prima classificata, e, contestualmente, ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme e con i termini del rito “ordinario” in materia di accesso (art. 116 c.p.a.) sui capi di domanda relativi alla restante documentazione richiesta dalla ricorrente
La domanda di accesso alla documentazione residua rispetto alla contestazione dell’oscuramento dell’offerta è trattata secondo il rito ordinario in materia di accesso previsto dall’art. 116 c.p.a.
Massime di principio
- Quando il codice dei contratti impone alla stazione appaltante di mettere a disposizione dei concorrenti non esclusi i verbali di gara e gli atti presupposti all’aggiudicazione, l’amministrazione non può sottrarre i verbali all’accesso sulla base della sola possibilità che essi contengano richiami o valutazioni riferiti a contenuti riservati delle offerte.
- L’eventuale tutela dei segreti tecnici e commerciali non giustifica il diniego integrale dei verbali di gara: la stazione appaltante deve evitare che nella verbalizzazione siano inseriti indebitamente stralci o elementi riservati delle offerte e deve fornire elementi concreti a sostegno dell’asserito rischio di divulgazione.
- Quando l’ostensione di determinati atti di gara è imposta direttamente dalla legge, non spetta alla stazione appaltante sindacare l’interesse del concorrente all’accesso in relazione alla concreta utilità difensiva dei documenti.
- La valutazione di congruità dell’offerta e i documenti, gli atti e le informazioni sui quali essa si fonda sono accessibili in quanto parte della procedura di scelta del contraente; la natura interna dell’atto non ne esclude l’ostensione.
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