Sentenza n. 6064/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento, previa concessione della misura cautelare - della nota 15 aprile 2025, prot. n. M_D -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare -, con cui veniva disposta l’esclusione dal concorso interno per l’accesso al 24° corso complementare della Marina Militare riservato agli appartenenti al ruolo dei Sergenti e dei Volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, indetto con Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0448841 del 31 luglio 2024; - della nota 15 aprile 2025 di Mariscuola Taranto con cui si propone la decadenza del candidato per la mancanza di visita medica periodica in vigore; - ove occorra del bando di concorso, Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0448841 del 31 luglio 2024, nella parte in cui fa ricadere sul ricorrente le responsabilità in capo al Comando di appartenenza come peraltro previsto dall’art. 6 del bando stesso in combinato disposto con gli artt. 13 e 2 del bando stesso; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente per la condanna dell’Amministrazione al re-incorporamento dello stesso, ai fini della frequenza del corso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso e proposta di decadenza dal corso per asserita mancanza di una visita medica periodica biennale in corso di validità
Esito
Favorevole al ricorrente (militare concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato inizialmente idoneo ma non vincitore e successivamente convocato per effetto dello scorrimento della graduatoria, contestava l'esclusione dal 24° corso complementare di accesso al ruolo dei Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto. Deduceva: 1) violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento espulsivo, ritenendo che l'esclusione, intervenuta dopo la conclusione delle prove e la dichiarazione di vittoria, incidesse su una posizione ormai consolidata; 2) incompetenza e violazione del bando, sostenendo che il potere di esclusione attribuito alla Direzione generale per il personale militare fosse esercitabile soltanto durante la procedura concorsuale e fino all'approvazione definitiva della graduatoria, nonché che avrebbe dovuto disporsi, al più, una nuova visita medica; 3) violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 2, 6 e 13 del bando, eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, poiché il bando attribuiva ai Comandi di appartenenza la responsabilità di verificare e aggiornare l'idoneità sanitaria dei militari. Il ricorrente deduceva inoltre che la visita periodica del 6 dicembre 2022 e il certificato di idoneità al servizio incondizionato del 31 luglio 2023 attestassero la sua idoneità, e che l'eventuale mancato aggiornamento fosse imputabile al Comando di appartenenza, non al candidato. L'Amministrazione sosteneva che l'esclusione fosse vincolata e automatica, derivando dalla carenza documentale di un requisito essenziale. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'esclusione e poi confermato la misura, ritenendo plausibile che l'onere della visita periodica gravasse sull'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del bando, al difetto di istruttoria e alla non imputabilità al militare della carenza documentale. La visita periodica del 6 dicembre 2022 aveva durata biennale ed era formalmente scaduta il 6 dicembre 2024; il certificato del 31 luglio 2023 era stato invece valutato dal Comando di appartenenza come idoneo a mantenere aggiornata l'idoneità sanitaria, sicché il militare non era stato sottoposto a una nuova visita. Anche aderendo alla diversa interpretazione della Scuola di Taranto, secondo cui il certificato del 31 luglio 2023 costituiva soltanto integrazione degli accertamenti relativi alla visita del 2022, l'omessa sottoposizione a nuova visita sarebbe stata comunque imputabile al Comando di appartenenza e, quindi, all'apparato amministrativo, non al candidato. Il TAR ha inoltre valorizzato l'assenza di contestazioni su effettivi difetti sostanziali dell'idoneità fisica e la successiva visita del 18 giugno 2025, conclusasi con un giudizio di idoneità incondizionata al servizio. Ha giudicato infondati gli altri motivi: l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non assumeva rilievo, poiché il procedimento espulsivo non aveva natura di autotutela di secondo grado, ma riguardava l'accertamento di un requisito di ammissione al corso e, comunque, l'atto aveva carattere vincolato; inoltre, la Direzione generale per il personale militare disponeva di poteri gerarchici ordinari e sovraordinati sufficienti ad adottare l'espulsione. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori, rimborso forfetario e contributo unificato. È stato riconosciuto il diritto del ricorrente, salvo ulteriori condizioni ostative, all'accesso pieno e senza riserve al corso e al ruolo dei Marescialli.
Norme richiamate
artt. 7 e ss. l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità dell'esclusione, poiché il procedimento riguardava l'accertamento di un requisito di ammissione e l'atto aveva carattere vincolato.
art. 2, comma 1, lett. c), del bando di concorso
Prevedeva il possesso dell'idoneità sanitaria quale requisito concorsuale.
art. 6 del bando di concorso
Attribuiva ai Comandi di appartenenza la responsabilità di verificare e attestare l'idoneità fisica dei militari partecipanti.
art. 13, comma 2, del bando di concorso
Collegava l'ammissione al corso al possesso dei requisiti sanitari previsti dal bando.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, nell'ambito della contestazione dell'istruttoria e dell'imputazione al candidato della mancata verifica sanitaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato, unitamente alla disciplina europea, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il bando attribuisce ai Comandi di appartenenza la responsabilità di verificare e aggiornare l'idoneità sanitaria dei militari partecipanti a una procedura concorsuale, l'omessa effettuazione della visita periodica non può essere imputata al candidato se egli ha fatto affidamento sulla valutazione del proprio Comando e non ha occultato né alterato i dati sanitari.
- L'esclusione da una procedura concorsuale per carenza di un requisito sanitario documentale è illegittima quando la carenza dipende da un'omessa verifica o aggiornamento imputabile all'Amministrazione e non è contestata l'effettiva idoneità fisica sostanziale dell'interessato.
- La successiva conferma dell'idoneità incondizionata al servizio, unitamente all'assenza di contestazioni su effettivi deficit sanitari, costituisce elemento rilevante per escludere che la carenza documentale abbia sostanzialmente compromesso il possesso del requisito previsto dal bando.
- L'esclusione adottata nella fase di verifica dei requisiti per l'ammissione a un corso, anche se successiva alla conclusione delle prove concorsuali, non costituisce di per sé un atto di autotutela di secondo grado; pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, soprattutto quando l'attività amministrativa è vincolata.
- Il potere di escludere un candidato per la verifica dei requisiti può essere esercitato dall'organo amministrativo competente anche dopo la conclusione delle prove, quando rientra nei suoi ordinari poteri gerarchici e sovraordinati, salvo specifici limiti derivanti dalla legge o dalla lex specialis.
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