Sentenza del 14/02/2020 n. 826 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento- Conciliazione - Controllo del giudice di legalità senza valutazione di congruità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un accertamento e/o gli effetti di una conciliazione, sostenendo in particolare la violazione del termine di permanenza presso la sua sede in sede di verifica e la carenza/mancata allegazione della motivazione documentale. Contestava altresì la validità della conciliazione e la possibilità per il giudice di sindacarne la congruità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la violazione del termine di permanenza presso la sede del contribuente durante la verifica non comporta né una sopravvenuta carenza del potere di accertamento né l'invalidità degli atti compiuti. È valida la motivazione per relationem quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dell'atto o documento richiamato, anche se non allegato nei singoli atti. Quanto alla conciliazione ex art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546/92 (nella formulazione previgente), trattandosi di un accordo negoziale paritetico avente efficacia novativa sulle pretese, il giudice esercita un controllo di legalità estrinseco sull'accordo senza effettuare valutazioni di congruità o di merito sui contenuti economici dell'intesa. In sostanza gli atti dell'amministrazione sono stati ritenuti validi e la conciliazione non è sindacabile in termini di congruità dal giudice.
Norme richiamate
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) - art. 7, comma 1
Richiamata per i principi sull'obbligo di motivazione degli atti e sui diritti del contribuente; la Corte ammette la motivazione per relationem quando il contribuente abbia già avuto piena conoscenza dell'atto richiamato.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) - art. 12, comma 5
Riferimento alle garanzie procedurali e ai termini nelle attività di verifica; usata per confermare che la violazione del limite temporale di permanenza non produce automaticamente nullità dell'accertamento.
d.lgs. n. 546/1992 - art. 48, comma 5 (testo previgente)
Stabilisce la disciplina della conciliazione; la Corte interpreta la conciliazione come accordo novativo tra parti, sul quale il sindacato giudiziale si limita al controllo di legalità estrinseco, escludendo qualsiasi valutazione di congruità economica da parte del giudice.
Massime di principio
- La mera violazione del termine di permanenza del verificatore presso la sede del contribuente non invalida automaticamente l'accertamento né elimina il potere accertativo dell'amministrazione.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dell'atto o documento richiamato: in tali casi non è necessaria la riproduzione integrale dell'atto nei singoli provvedimenti.
- La conciliazione ex art. 48, comma 5, d.lgs. 546/92 è un accordo negoziale paritario che produce effetti novativi sulle pretese delle parti; il giudice ne verifica la legalità formale e sostanziale, ma non può giudicarne la congruità economica o il merito della transazione.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare la conoscenza preventiva da parte del contribuente degli atti richiamati (per validare la motivazione per relationem) e riconoscere che, una volta perfezionata una conciliazione, le parti hanno rinunciato a contestare le pretese oggetto dell'accordo salvo profili di illegittimità stricto sensu.
- Per contestare efficacemente un accertamento o una conciliazione è necessario invocare specifici vizi di legalità o di forma (es. nullità per violazione di norme di ordine pubblico), non semplici valutazioni di congruità economica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 feb 2020Sentenza del 14/02/2020 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 feb 2020Sentenza del 14/02/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 feb 2020Sentenza del 14/02/2020 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 feb 2020Sentenza del 14/02/2020 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 14 feb 2020Sentenza del 14/02/2020 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 14 feb 2020Sentenza del 14/02/2020 n. 507 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →