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Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e del-la Mobilità Sostenibile, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027362 del 28 ottobre 2022, inviata a SITAF S.p.A. avente ad oggetto: “Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – ribasso applicabile” e dei relativi allegati, per quanto occorrente, tra cui: 1.1. la circolare dell'Ente Nazionale per le Strade – Direzione Generale Autostrade e Trafori, 15 novembre 2000, n. 5442; 1.2. la circolare ANAS S.p.A. – Direzione Centrale Autostrade e Trafori, 24 settembre 2004, n. 7966; 1.3. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 14 settembre 2011, n. CDC-0124667; 1.4. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 8 febbraio 2012, n. CDC-017613; 2. per quanto di ragione, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REG.DECRETI.R.0000123 del 24 novembre 2022, comunicato con nota n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIA-LE.U.0029733 del 24 novembre 2022, avente ad oggetto: “Altri interventi di adeguamento alla direttiva gallerie 2004/54/CE D.Lgs. 264/2006. Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – Perizia di Variante”; 3. di ogni altro preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da questa ricorrente, segnatamente della relazione istruttoria di cui alla nota n. 29056 del 17.11.2022, non nota alla ricorrente, della competente Divisione della DGVCA del MIT e menzionata nel decreto impugnato ai fini della regolazione dei rapporti convenzionali, e, occorrendo, della relazione istruttoria n. 4525 del 30.11.2016, redatta dall'U.T. ministeriale di Genova, pure menzionata nel decreto impugnato e non nota alla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – S.I.T.A.F. S.p.A. il 12/5/2023: per l'annullamento, 1. del provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e del-la Mobilità Sostenibile, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027362 del 28 ottobre 2022 (doc. 12), inviata a SITAF S.p.A. avente ad oggetto: “Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – ribasso applicabile” e dei relativi al-legati, per quanto occorrente, tra cui: 1.1. la circolare dell'Ente Nazionale per le Strade – Direzione Generale Autostrade e Trafori, 15 novembre 2000, n. 5442; 1.2. la circolare ANAS S.p.A. – Direzione Centrale Autostrade e Trafori, 24 settembre 2004, n. 7966; 1.3. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 14 settembre 2011, n. CDC-0124667; 1.4. la nota ANAS S.p.A. – Ispettorato Vigilanza Concessioni Auto-stradali, 8 febbraio 2012, n. CDC-017613; 2. per quanto di ragione, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, n. M_INF.SVCA.REG.DECRETI.R.0000123 del 24 novembre 2022, comunicato con nota n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIA-LE.U.0029733 del 24 novembre 2022, avente ad oggetto: “Altri interventi di adeguamento alla direttiva gallerie 2004/54/CE D.Lgs. 264/2006. Realizzazione del nuovo impianto antincendio e drenaggio liquidi pericolosi all'interno della galleria Giaglione – Perizia di Variante”; 3. di ogni altro preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da questa ricorrente, segnatamente della relazione istruttoria di cui alla nota n. 29056 del 17.11.2022, non nota alla ricorrente, della competente Divisione della DGVCA del MIT e menzionata nel decreto impugnato ai fini della regolazione dei rapporti convenzionali, e, occorrendo, della relazione istruttoria n. 4525 del 30.11.2016, redatta dall'U.T. ministeriale di Genova, pure menzionata nel decreto impugnato e non nota alla ricorrente;

Giustizia amministrativa202201238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di rideterminazione del ribasso applicabile a lavori affidati infragruppo e decreto ministeriale di approvazione parziale della relativa perizia di variante

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria autostradale ha impugnato la nota ministeriale che aveva ritenuto incongruo il ribasso del 17,699% applicato nell'affidamento diretto di lavori alle proprie società controllate, indicando come applicabile il ribasso del 29,385%, nonché il successivo decreto di approvazione della perizia di variante, nella parte in cui non aveva riconosciuto a investimento tutti gli importi richiesti. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la nullità per difetto assoluto di attribuzione, il contrasto con la convenzione di concessione e con precedenti determinazioni, la violazione dei principi di buona fede, certezza, affidamento e buon andamento, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'illogicità, la violazione del principio di equilibrio economico-finanziario della concessione, nonché la violazione delle disposizioni in materia di varianti, autotutela, partecipazione procedimentale e buona fede nell'esecuzione del contratto. Con motivi aggiunti ha contestato specificamente il mancato riconoscimento di alcune varianti e di parte degli oneri per la sicurezza. In prossimità dell'udienza, la stessa ricorrente ha prospettato il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo, in caso di adesione a tale impostazione, la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi di legittimità. Quanto alla rideterminazione del ribasso, ha ritenuto competente il giudice ordinario perché la controversia ha natura patrimoniale, riguarda la fase esecutiva del rapporto concessorio e si colloca in un rapporto paritetico, in assenza di un potere autoritativo riconosciuto al concedente. La determinazione del ribasso applicabile agli affidamenti infragruppo è stata ricondotta all'applicazione della convenzione e alla delimitazione degli obblighi economici tra concedente e concessionario. Anche la controversia sull'approvazione della perizia di variante è stata attribuita alla giurisdizione ordinaria, poiché, dopo la stipula della convenzione, l'approvazione della variante e i poteri di vigilanza del concedente attengono alla fase esecutiva e non assumono, nel caso concreto, natura pubblicistica o autoritativa. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La disposizione era richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti impugnati per difetto assoluto di attribuzione, ma il TAR non ha esaminato tale censura nel merito.

  • art. 2 d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006

    La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

    La convenzione unica costituisce il quadro convenzionale di riferimento del rapporto concessorio; le controversie sulla sua applicazione nella fase esecutiva, in assenza di poteri autoritativi, appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 29.4 della Convenzione Unica

    Nel caso in cui il concessionario [...] intenda avvalersi della facoltà di eseguire in proprio i lavori, inclusi quelli di manutenzione, anche affidando gli stessi direttamente alle società collegate [...], il prezzo degli appalti dei lavori conferiti è determinato utilizzando i valori risultanti dal più recente prezziario Anas, con applicazione della media dei ribassi per i lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli ultimi sei mesi dal concessionario e dal Concedente.

    La disposizione disciplina il criterio di determinazione del prezzo degli affidamenti infragruppo; la sua applicazione, nel rapporto già instaurato, è stata qualificata come questione paritetica e patrimoniale devoluta al giudice ordinario.

  • art. 143 d.lgs. 163/2006

    La norma era invocata dalla ricorrente in relazione all'equilibrio economico-finanziario della concessione, ma il motivo non è stato esaminato per difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e sorto il vincolo convenzionale, le controversie sulla delimitazione del contenuto del rapporto, sull'adempimento delle obbligazioni e sui relativi effetti patrimoniali appartengono, di regola, alla giurisdizione ordinaria, salvo che l'amministrazione eserciti uno specifico potere autoritativo previsto dalla legge.
  • La determinazione del ribasso applicabile ai lavori affidati infragruppo dal concessionario, quando richiede l'applicazione delle clausole della convenzione concessoria e incide sui rapporti economici tra concedente e concessionario, costituisce una questione esecutiva e paritetica devoluta al giudice ordinario in assenza di un potere autoritativo del concedente.
  • Nelle concessioni di lavori o servizi, dopo la stipula della convenzione, l'approvazione delle perizie di variante non assume necessariamente natura pubblicistica: se è inerente alla regolazione del rapporto esecutivo e alla riconoscibilità economica delle opere, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, salvo l'esercizio di un distinto potere autoritativo.
  • Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta l'inammissibilità del ricorso davanti a tale giudice, con possibilità di riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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