Sentenza n. 5033/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Stralcio, n. -OMISSIS-resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato il decreto con cui il Direttore generale per il personale militare gli aveva inflitto la sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi, per avere dormito durante un servizio armato di vigilanza. In primo grado aveva dedotto, tra l'altro, la tardività e la decadenza dell'azione disciplinare, sostenendo che l'Amministrazione conoscesse i fatti già dal 14 settembre 2016 e avrebbe quindi dovuto avviare il procedimento entro il termine previsto, nonché la violazione delle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Aveva inoltre denunciato il difetto di motivazione e di istruttoria, l'erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dei principi di tipicità, buon andamento e imparzialità e varie figure di eccesso di potere. In appello ha censurato la sentenza del TAR per avere erroneamente ritenuto tempestivo il procedimento e adeguatamente motivato il provvedimento disciplinare. In particolare, ha contestato l'individuazione del 29 maggio 2018 quale dies a quo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti molto prima, e ha negato l'adeguatezza della motivazione dell'atto sanzionatorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla tempestività, ha ritenuto corretto individuare il dies a quo nel 29 maggio 2018, data in cui l'Amministrazione aveva acquisito ufficiale e integrale conoscenza della sentenza penale irrevocabile che aveva definito il procedimento. La contestazione degli addebiti del 16 luglio 2018 è stata quindi adottata entro 90 giorni e il provvedimento finale del 14 gennaio 2019 entro i 270 giorni previsti. Il Collegio ha inoltre rilevato che, trattandosi di condotta posta in essere nello svolgimento di funzioni e nell'adempimento di obblighi di servizio, operava la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare fino alla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile. Il secondo motivo, relativo alla tardività, è stato respinto per le medesime ragioni. Anche la censura sul difetto di motivazione e di istruttoria è stata disattesa: il decreto indicava i fatti contestati, gli esiti del procedimento penale e dell'inchiesta formale, le giustificazioni dell'interessato, la valutazione della gravità della condotta, del rendimento e del quadro disciplinare, nonché la congruità della sanzione alla luce dei principi di gradualità e proporzionalità. È stata ritenuta ammissibile anche la motivazione per relationem mediante richiamo agli atti dell'inchiesta formale e agli altri atti procedimentali messi a disposizione dell'interessato. L'appellante è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Disciplina i termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare; il termine decorre, nella fattispecie, dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile e l'Amministrazione ha rispettato i termini di 90 e 270 giorni.
art. 1393, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
Prevede la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, o impedisce il suo avvio, fino alla conoscenza integrale della decisione penale irrevocabile quando i fatti riguardano condotte commesse nell'esercizio delle funzioni e nell'adempimento di obblighi di servizio.
artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, e 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. 90/2010
Sono richiamati quali disposizioni applicabili, in relazione agli artt. 1392 e 1393 del Codice dell'ordinamento militare, al procedimento disciplinare nei confronti del militare.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa per l'irrogazione della sanzione disciplinare di stato della sospensione disciplinare dall'impiego.
art. 3 l. 241/1990
Le ragioni della decisione possono risultare anche da un altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa.
Consente la motivazione per relationem quando l'atto richiama puntualmente documenti e atti procedimentali dai quali risultano i presupposti di fatto e l'iter logico-giuridico della decisione.
art. 920, comma 1, d.lgs. 66/2010
Prevede, nel periodo di sospensione dall'impiego, la corresponsione della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, secondo quanto indicato nel decreto sanzionatorio.
art. 858, commi 1 e 3, d.lgs. 66/2010
Prevede la corrispondente detrazione di anzianità e il computo del periodo di sospensione secondo quanto riportato nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare collegato a un procedimento penale, quando la condotta riguarda atti o comportamenti compiuti nello svolgimento delle funzioni e nell'adempimento di obblighi o doveri di servizio, il procedimento disciplinare non può essere promosso, o deve essere sospeso se già iniziato, fino alla conoscenza integrale da parte dell'Amministrazione della sentenza o del decreto penale irrevocabile che definisce il procedimento, ovvero del provvedimento di archiviazione.
- Ai fini del rispetto dei termini per l'avvio del procedimento disciplinare militare connesso a un procedimento penale, il dies a quo coincide con la data in cui l'Amministrazione acquisisce la conoscenza ufficiale e integrale della decisione penale irrevocabile che chiude definitivamente e complessivamente il procedimento, non con la data in cui ha appreso anteriormente i fatti materiali oggetto dell'addebito.
- Un provvedimento disciplinare militare soddisfa l'obbligo di motivazione quando indica i fatti contestati, i relativi presupposti normativi, gli esiti dell'attività istruttoria, le giustificazioni dell'interessato e le ragioni della scelta e della misura della sanzione, anche mediante puntuale motivazione per relationem agli atti procedimentali conosciuti o conoscibili dall'interessato.
- La valutazione della tempestività del procedimento disciplinare deve essere effettuata considerando sia il termine per la contestazione degli addebiti sia quello per l'adozione del provvedimento finale, verificando il rispetto di entrambi a partire dal dies a quo individuato dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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