Cassazione Civile, Ordinanza n. 11917/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di intimazioni di pagamento emesse per IRPEF riferita agli anni 1995, 1996 e 2000. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo illegittimi gli atti per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, sia perché non erano state prodotte in giudizio le cartelle presupposte, sia perché le intimazioni sarebbero state prive di adeguata motivazione. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva ritenuto inutilizzabile in appello la documentazione prodotta; 2) violazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 c.c. e dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, per avere la CTR subordinato la validità degli atti alla produzione delle copie integrali delle cartelle, non necessarie ai fini della prova della notifica; 3) violazione dell’art. 7 l. 212/2000, per aver ritenuto che mancasse la motivazione per assenza di allegazione delle cartelle; 4) violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 3 del decreto dirigenziale 28 giugno 1990; 5) violazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, perché gli eventuali vizi di forma contestati non avrebbero comunque potuto determinare l’annullamento di un atto vincolato. La Cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi connessi, affermando che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello; che la prova della notifica della cartella può essere data anche senza produrne integralmente la copia; e che l’intimazione di pagamento è un atto vincolato il cui contenuto minimo, se riferito alla cartella già notificata, è sufficiente a rendere edotto il contribuente della pretesa e a consentirgli la difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva confermato l’annullamento delle intimazioni per violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e per mancata produzione delle cartelle, è stata ritenuta erronea perché: la produzione documentale in appello era ammissibile; la cartella non doveva necessariamente essere prodotta in copia integrale; l’intimazione di pagamento, essendo atto vincolato, non era annullabile per asseriti vizi di motivazione quando richiamava la cartella presupposta e consentiva la piena difesa del destinatario.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 546/1992
nel processo tributario è consentita la produzione in appello di prove documentali anche preesistenti al primo grado, senza i limiti dell’art. 345 c.p.c.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio operata dal giudice di merito
art. 2714 c.c.
richiamato tra le norme sulla prova documentale invocate dal ricorrente
art. 2718 c.c.
richiamato tra le norme sulla prova documentale invocate dal ricorrente
art. 26 d.P.R. 602/1973
la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data può essere data con la relazione di notificazione e/o l’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella
art. 7 l. 212/2000
non è violato, per l’intimazione di pagamento, quando l’atto richiama la cartella presupposta e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi
art. 50 d.P.R. 602/1973
l’avviso di intimazione è atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, con contenuto limitato all’intimazione ad adempiere entro cinque giorni
art. 3 decreto dirigenziale 28 giugno 1990
richiamato nel quinto motivo come parametro del contenuto dell’intimazione
art. 21-octies l. 241/1990
non consente l’annullamento di un atto vincolato per vizi formali o di motivazione che non avrebbero potuto incidere sul contenuto dispositivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge
art. 345 c.p.c.
richiamato in negativo: nel processo tributario non opera il medesimo rigido divieto di nuovi documenti in appello
L. n. 212/2000
statuto del contribuente evocato dalla CTR per ritenere necessaria l’allegazione dell’atto richiamato
d.lgs. 546/1992
disciplinante il processo tributario, con peculiare regime delle prove in appello
d.P.R. n. 602 del 1973
disciplina della riscossione e dell’intimazione di pagamento
L. 7 agosto 1990, n. 241
i principi sull’annullabilità per vizi formali sono stati ritenuti applicabili anche agli atti tributari, ma nel caso concreto non determinanti
Massime di principio
- Nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se già esistenti in primo grado, con un regime più ampio rispetto all’art. 345 c.p.c.
- Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della cartella, essendo sufficiente la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica e la relativa data.
- L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto vincolato: se redatto secondo il modello legale e contenente il riferimento alla cartella presupposta già notificata, è idoneo a rendere conoscibile la pretesa tributaria e non può essere annullato per asseriti vizi di motivazione non incidenti sul diritto di difesa.
- L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 impedisce l’annullamento di un provvedimento vincolato per meri vizi formali o motivazionali quando risulta che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La motivazione degli atti della riscossione è sufficiente quando consente al destinatario di conoscere l’an e il quantum della pretesa e di contestare utilmente l’atto presupposto o fatti estintivi della pretesa stessa.
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