Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21871/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società di riscossione aveva notificato un'iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente in conseguenza di una cartella di pagamento relativa a tributi per l'anno 1999 e ad altre pretese di natura non tributaria. Il contribuente aveva impugnato l'ipoteca deducendo, tra l'altro, la mancata/notificata della cartella; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello principale del contribuente ritenendo inesistente la notifica della cartella e aveva anche deciso sulle questioni di giurisdizione e sul danno. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 140 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica era stata correttamente eseguita con il rito degli irreperibili perché il destinatario risultava trasferito in luogo sconosciuto; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la CTR ritenuto, sulla base della documentazione, che il destinatario risiedesse ancora nel luogo della notifica, senza considerare la relata; 3) violazione dell'art. 148 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c., per non aver attribuito alla relata valore di prova privilegiata fino a querela di falso. Il controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità e la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità e tardività del controricorrente, ritenendo che il ricorso individuasse chiaramente il nucleo della controversia e che la notifica della sentenza non potesse desumersi da equipollenti o da conoscenza di fatto. Nel merito ha esaminato unitariamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la disciplina degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973 regola la notifica della cartella nei casi di irreperibilità assoluta, ma che il contenuto della relata relativo alle informazioni ricevute da terzi non è intangibile in ogni sua parte: è assistito da fede privilegiata il dato estrinseco percepito dal pubblico ufficiale, mentre il contenuto intrinseco della notizia appresa da terzi è superabile con prova contraria. La CTR aveva valorizzato documentazione prodotta dal contribuente, specificamente richiamata in sentenza, per ritenere che egli avesse continuato a risiedere presso l'indirizzo di notifica, così superando la presunzione derivante dalla relata. Poiché tale valutazione è di merito e non risultava censurata nei termini corretti, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come norma procedurale rilevante per la notifica nei casi di irreperibilità, coordinata con la disciplina speciale della cartella esattoriale

  • art. 148 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la fede della relata di notifica; la Corte ne ha delimitato la portata in coerenza con la prova contraria ammessa

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma rilevante sul piano dell'onere probatorio nella valutazione della prova contraria

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata dell'atto pubblico opera per gli accertamenti e le attestazioni dirette del pubblico ufficiale, non per il contenuto intrinseco delle dichiarazioni di terzi riportate nella relata

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    nei casi previsti dall'art.140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall' art. 60 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune

    disciplina speciale della notifica della cartella nei casi di irreperibilità, da coordinare con l'art. 60 d.P.R. 600/1973

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione

    si applica nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario; la relata del notificatore può essere contrastata da prova contraria del contribuente

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non consente una nuova valutazione del fatto riservata al giudice di merito, specie sull'accertamento della residenza/domicilio/dimora

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita secondo le regole dell'irreperibilità assoluta, la relata del pubblico ufficiale fa fede privilegiata solo quanto agli accertamenti direttamente compiuti e al contenuto estrinseco delle informazioni acquisite, mentre il contenuto intrinseco delle dichiarazioni di terzi è soggetto a presunzione superabile con prova contraria.
  • La prova contraria offerta dal destinatario della notifica può vincere la presunzione derivante dalla relata, senza necessità di querela di falso quando si controverte non dell'esistenza dell'attività del pubblico ufficiale, ma della veridicità delle informazioni riferite da terzi e recepite nell'atto.
  • L'accertamento della residenza, del domicilio o della dimora del destinatario della notifica costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei rigorosi confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La sentenza notificata non può considerarsi conosciuta legalmente mediante equipollenti o conoscenza di fatto: ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione occorre la notificazione formale della decisione.
  • In sede di legittimità le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto ivi compiuti; una contestazione che si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio non è ammissibile come motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.