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Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Rettore n. 205/2025 - prot. n. 43032 del 25.2.2025 dell’Università degli Studi di Firenze, con il quale sono stati approvati gli atti per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all'art. 24, comma 3, della legge 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche del medesimo Ateneo ed è stato individuato il relativo vincitore, ed è stata altresì approvata la graduatoria che vede la dott.ssa Costanza Masciotta al primo posto con punti 86 ed il dott. Edoardo Caterina al secondo posto con punti 85; - del verbale della riunione preliminare prot. n. 0254830 del 24.10.2023, del verbale valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum prot. n. 284245 del 23.11.2023, del verbale di correzione e integrazione del verbale di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum prot. n. 284245 del 23.11.2023, del verbale della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e individuazione dei candidati idonei prot. n. 284245 del 23.11.2023, del verbale di correzione e integrazione del verbale di valutazione n. 2 bis delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum prot. n. 42297 del 23.2.2024, del verbale di valutazione prot. n. 36868 del 19.2.2025, e comunque di tutti i verbali e gli atti della Commissione giudicatrice; - della delibera del 19.3.2025 del Consiglio del Dipartimento, prot. n. 67176 del 20.3.2025, di chiamata della dott.ssa Costanza Masciotta; - della delibera del 28.3.2025 del Consiglio di Amministrazione, prot. n. 74932 del 31.3.2025, recante l'approvazione della chiamata della dott.ssa Masciotta e del conseguenziale provvedimento di nomina della stessa; - delle comunicazioni della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze in data 18 novembre 2024 (prot. n. 287442), in data 24 dicembre 2024 (prot. n. 328628), in data 21 gennaio 2025 (prot. n. 11897); - del Decreto del Rettore n. 53/2025 prot. n. 10343 del 20.1.2025, con cui è stata disposta la rinnovazione della commissione giudicatrice e, per quanto occorrer possa, dell’incognito Decreto Rettorale n. 17 del 10 gennaio 2025 di rinnovo della commissione giudicatrice sopracitata a seguito di nuovo sorteggio, nonché di tutti gli atti che hanno condotto a tale rinnovazione della commissione giudicatrice; - per quanto occorrer possa, del Decreto Rettorale n. 418 del 21.3.2024 che ha disposto la rinnovazione della valutazione ad opera della Commissione giudicatrice; - di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla dott.ssa Costanza Masciotta il 30 giugno 2025: per l’annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere dalla Dott.ssa Costanza Masciotta e dei motivi di cui al ricorso incidentale, dei seguenti atti già impugnati con il ricorso principale dal dott. Edoardo Caterina: - decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 205/2025, prot. n. 43032 del 25.2.2025 di approvazione degli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico), nella parte in cui viene disposto il collocamento del dott. Edoardo Caterina al secondo posto in graduatoria con il punteggio di 85 punti; - verbale della riunione preliminare (n. 1); verbale recante valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum (n. 2); verbale della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e individuazione dei candidati idonei (n. 3); verbale di correzione e integrazione del verbale di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica e curriculum (n. 2 bis); verbale integrativo finale di correzione e integrazione del verbale di valutazione n. 2 bis delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum; e comunque tutti i verbali e gli atti della Commissione giudicatrice, comprensivi di allegati, nelle parti afferenti all’assegnazione dei giudizi e dei punteggi al dott. Edoardo Caterina e al suo collocamento nella graduatoria concorsuale; - tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti della procedura, ancorché non conosciuti, sempre nei limiti dell’interesse fatto valere dalla dott.ssa Costanza Masciotta.

Giustizia amministrativa202501155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di approvazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, graduatoria con il ricorrente al secondo posto, chiamata e nomina della candidata prima classificata, nonché verbali e atti della commissione giudicatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli atti della selezione universitaria sostenendo, in primo luogo, che le ripetute correzioni e integrazioni dei verbali avessero reso la procedura illogica, incoerente e orientata a conservare il risultato originario. In secondo luogo ha dedotto la violazione della disciplina sui ricercatori a tempo determinato e del regolamento universitario, nonché travisamento, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, assumendo che avrebbe dovuto essere sostituita l’intera commissione, dopo le dimissioni di tutti i commissari. In terzo luogo ha censurato la rivalutazione dell’attività della candidata prima classificata relativa al coordinamento e alla responsabilità organizzativa di un corso di perfezionamento, sostenendo che la commissione si fosse limitata a confermare apoditticamente il precedente giudizio, senza considerare che l’attività era stata svolta senza incarico formale e non sarebbe stata pertinente al settore scientifico-disciplinare. In quarto luogo ha contestato nel merito numerosi punteggi e giudizi: il criterio che attribuiva lo stesso punteggio massimo a ogni pubblicazione indipendentemente dalla tipologia; la valutazione di una monografia della candidata vincitrice; i punteggi relativi all’attività didattica; e quelli relativi alla partecipazione a gruppi e attività di ricerca. La candidata prima classificata ha proposto ricorso incidentale subordinato, contestando a sua volta i punteggi attribuiti al candidato ricorrente, ma solo nell’eventualità di accoglimento del ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto legittime le correzioni e integrazioni dei verbali, osservando che la prima integrazione aveva sanato l’erronea attribuzione dei punteggi prima della discussione pubblica e che le successive integrazioni avevano chiarito incongruenze tra giudizi e punteggi e reso più dettagliata la motivazione. La commissione non aveva consumato il proprio potere valutativo e poteva correggere i giudizi per renderli coerenti con i punteggi, nell’ambito della discrezionalità tecnica. Ha escluso che fosse necessaria la sostituzione dell’intera commissione: le dimissioni di due commissari non erano sorrette da impedimenti sopravvenuti adeguatamente motivati e non erano state accettate dalla Rettrice; inoltre la precedente sentenza imponeva soltanto il completamento della valutazione, senza prescrivere una nuova commissione. Quanto alla rivalutazione dell’attività svolta senza incarico formale, il TAR ha rilevato che la commissione aveva esaminato nuovamente il titolo e legittimamente ritenuto irrilevante l’assenza di formalizzazione, valorizzando l’effettivo svolgimento dell’attività nell’interesse dell’Università. La censura sulla pertinenza dell’attività al settore scientifico-disciplinare è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere un sindacato sostitutivo sulla valutazione tecnica della commissione. Anche le contestazioni sui criteri di valutazione delle pubblicazioni, sulla congruenza della monografia, sull’attività didattica e sui gruppi di ricerca sono state dichiarate inammissibili, poiché attinenti al merito delle valutazioni e non supportate da macroscopici vizi rilevabili dall’esterno. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 l. 240/2010

    Disciplina la procedura per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e costituisce parametro di legittimità della selezione, ma non impedisce alla commissione di esercitare la propria discrezionalità tecnica entro i limiti dei criteri prefissati e del controllo sui macroscopici vizi.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiama i principi generali dell’azione amministrativa, tra cui imparzialità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, ritenuti rispettati dalla procedura.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione risulta soddisfatto dalle integrazioni dei verbali, che hanno reso evincibile il percorso logico seguito dalla commissione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Ha costituito la base dell’annullamento d’ufficio del precedente decreto di approvazione degli atti, seguito dalla rivalutazione del titolo contestato.

  • art. 17, commi 2 e 4, del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato

    La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore.

    Le dimissioni dei commissari non producono effetto senza accettazione rettorale e l’esonero dall’obbligo di partecipazione richiede un caso di forza maggiore o impedimenti sopravvenuti, concreti e adeguatamente motivati.

  • art. 18 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023

    Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.

    Consente il rinvio degli atti alla commissione per correggere irregolarità sanabili e legittima le integrazioni dei verbali disposte per chiarire incongruenze e carenze motivazionali.

  • art. 16, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato

    È richiamato quale parametro regolamentare della procedura selettiva, senza che il giudice ravvisi una violazione nella rinnovata valutazione.

Massime di principio

  • La commissione giudicatrice può correggere e integrare i propri verbali, anche dopo l’attribuzione dei punteggi, quando ciò serva a sanare irregolarità, chiarire incongruenze tra giudizi e punteggi o rendere esplicita la motivazione, purché non si introducano modifiche arbitrarie e resti verificabile il percorso logico-valutativo.
  • Il rinvio degli atti alla commissione da parte dell’organo di vertice dell’amministrazione, per la correzione di irregolarità sanabili previsto dalla disciplina regolamentare, non determina di per sé l’illegittimità della procedura né impone la sostituzione dei commissari.
  • Le dimissioni di un componente di una commissione concorsuale producono effetto soltanto se sorrette da impedimenti sopravvenuti adeguatamente motivati e accettate dall’autorità competente; generici riferimenti a disagio o mancanza di serenità non sono sufficienti.
  • Quando una sentenza impone alla commissione di rivalutare uno specifico titolo, la commissione può confermare il precedente punteggio motivando, anche sinteticamente, l’irrilevanza della circostanza oggetto di rivalutazione, se tale soluzione rientra tra quelle espressamente lasciate aperte dal giudicato e il titolo è stato effettivamente rivalutato.
  • Le valutazioni delle commissioni concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o errori macroscopici verificabili dall’esterno; non è ammissibile il riesame sostitutivo del merito dei punteggi e dei giudizi.
  • La congruenza delle pubblicazioni, delle attività didattiche e dei titoli rispetto al settore scientifico-disciplinare appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione e non può essere rivalutata dal giudice in assenza di un macroscopico vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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