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Sentenza

Sentenza n. 4038/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del decreto, notificato in data 14/10/2022, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana

Giustizia amministrativa202216157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza dopo avere rilevato, a suo carico, due procedimenti o segnalazioni penali: una notizia di reato iscritta presso la Procura della Repubblica di Genova e una segnalazione all'autorità giudiziaria per le ipotesi di cui agli artt. 588 e 688, comma 1, c.p. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego sostenendo che le segnalazioni non avevano dato luogo ad alcuna azione penale, riguardavano condotte risalenti nel tempo e non erano ostative alla concessione della cittadinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che i provvedimenti di diniego o concessione della cittadinanza costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto estrinsecamente, quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Ministero ha correttamente svolto la valutazione prognostica richiesta, considerando le condotte emerse come ostative all'inserimento stabile della richiedente nella comunità nazionale e alla tutela dell'ordine e della sicurezza. Il giudizio amministrativo non è apparso manifestamente illogico o arbitrario, tenuto conto della natura delle condotte contestate. Il Tribunale ha inoltre precisato che lo stabile inserimento socio-economico costituisce un prerequisito minimo della domanda, non un titolo di speciale merito idoneo a neutralizzare i motivi ostativi. La possibilità di reiterare la domanda, al mutare delle condizioni oggettive o decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992, bilancia la cautela propria della valutazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, oggetto della valutazione discrezionale ministeriale.

  • art. 8, comma 1, l. 91/1992

    Consente, secondo quanto richiamato dal TAR, la reiterazione della domanda e il riesercizio del potere valutativo una volta decorsi cinque anni dall'esito negativo originario o mutate le condizioni oggettive.

  • art. 588 c.p.

    Individua una delle ipotesi di reato oggetto della segnalazione considerata dal Ministero nella valutazione della domanda.

  • art. 688, comma 1, c.p.

    Individua una delle ipotesi di reato oggetto della segnalazione considerata dal Ministero nella valutazione della domanda.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione, volta a verificare in chiave prognostica l'inserimento duraturo del richiedente nella comunità nazionale e l'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza, per la civile convivenza o per i valori identitari dello Stato.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza è estrinseco e formale: il giudice deve verificare la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti considerati e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • Lo stabile inserimento socio-economico del richiedente costituisce un prerequisito minimo della domanda di cittadinanza, ma non rappresenta di per sé un merito speciale idoneo a neutralizzare elementi ritenuti ostativi dall'amministrazione.
  • La reiterazione della domanda di cittadinanza, in presenza di un mutamento delle condizioni oggettive o decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992, consente il riesercizio del potere valutativo amministrativo dopo un precedente diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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