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Ordinanza

Ordinanza n. 744/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Commissione Centrale (verbale della riunione del 29.10.2025) ex art. 10 D.L. n. 8/1991, notificato il 18.11.2025, con cui veniva deliberata la revoca del programma definitivo di protezione speciale nei confronti del testimone di giustizia -OMISSIS- e del suo nucleo familiare; - di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202600418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del programma definitivo di protezione speciale deliberata dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 8/1991

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della riunione della Commissione Centrale del 29 ottobre 2025, notificato il 18 novembre 2025, con cui è stata deliberata la revoca del programma definitivo di protezione speciale disposto nei confronti del testimone di giustizia e del suo nucleo familiare. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti. Il TAR, rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione, dà atto che il Ministero dell'Interno ha chiesto un rinvio per procedere alla declassifica degli atti posti a base del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare l'istruttoria mediante la declassifica degli atti posti a fondamento della revoca e ha quindi rinviato la prosecuzione della causa all'udienza camerale del 10 aprile 2026. Nelle more della definizione della fase cautelare, ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato, confermando quanto già disposto con il precedente decreto monocratico. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata all'esito della fase stessa. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. n. 8/1991

    È indicato quale base normativa dell'attività della Commissione Centrale che ha deliberato la revoca del programma definitivo di protezione speciale.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; il TAR ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato nelle more della prosecuzione della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità dei ricorrenti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene indispensabile acquisire o rendere ostensibili atti classificati posti a fondamento del provvedimento impugnato, può disporre l'integrazione dell'istruttoria e rinviare la trattazione della domanda cautelare a un'udienza successiva.
  • In presenza della necessità di completare l'istruttoria, il giudice amministrativo può sospendere nelle more l'efficacia dell'atto impugnato, confermando una precedente misura cautelare monocratica.
  • La decisione sulle spese della fase cautelare può essere rinviata all'esito della definizione della fase cautelare stessa.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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