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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20919/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in esito a concordato sui motivi di appello. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la mancata motivazione sull'assoluzione per il reato di ricettazione e la mancanza di motivazione sulla pena finale inflitta, in particolare sulla pena pecuniaria. La Corte rileva però che il primo profilo attiene a un motivo di appello rinunciato nell'accordo tra le parti, mentre la pena finale è conforme a quella concordata nella proposta di concordato; pertanto le censure investono temi sottratti al sindacato di legittimità o comunque non possono superare i limiti dell'accordo raggiunto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata impugnata una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente non potesse in cassazione dedurre il difetto di motivazione su questioni oggetto di rinuncia nel concordato sui motivi di appello. Quanto alla pena finale, la Corte ha osservato che essa era conforme ai termini dell'accordo tra le parti e che il giudice di appello, aderendo al concordato, non poteva discostarsene. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello resa ai sensi del concordato sui motivi limita il sindacato di legittimità alle questioni non rinunciate dalle parti.

  • art. 648 c.p.

    Il motivo concernente l'assoluzione per il reato di ricettazione è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché rientrava tra i motivi rinunciati.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è emessa all'esito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., le parti non possono proporre in cassazione censure che investano motivi di appello espressamente rinunciati.
  • L'accordo delle parti delimitata il perimetro del controllo di legittimità: la Corte di cassazione può esaminare solo i motivi non oggetto di rinuncia.
  • Se il giudice di appello aderisce al concordato, non può discostarsi dai termini dell'accordo sulle statuizioni oggetto di pattuizione, compreso il trattamento sanzionatorio.
  • Le doglianze sulla motivazione della pena sono inammissibili quando la pena finale corrisponde a quella concordata dalle parti nel rito di appello ex art. 599-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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